Cassazione Penale, Ordinanza n. 24633/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Il giudizio di merito della sentenza d'appello è rimasto fermo; non risulta una modifica della responsabilità penale, ma solo la conferma indiretta della condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso articolava due censure: la prima contestava l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, deducendo l'assenza del dolo; la seconda censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione lineare, coerente, non illogica e da adeguata disamina degli elementi processuali e delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura dell'elemento soggettivo del reato a una motivazione di merito già congrua, coerente e logicamente esauriente.
- La censura sulla mancata esclusione della recidiva non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia affrontato specificamente il punto con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo adeguato delle risultanze processuali e delle deduzioni difensive.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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