Cassazione Penale, Sentenza n. 7917/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/06/2022 con cui la Corte d'appello di Catania aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (Tribunale di Siracusa 28/03/2014 per rapina e porto d'armi; Corte d'appello di Catania 10/07/2020 per associazione a delinquere, estorsione aggravata, rapina aggravata, tentato furto aggravato, associazione finalizzata allo spaccio e spaccio) e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce che l'aumento applicato per la continuazione esterna con la sentenza del 2014 è sproporzionato (più del doppio rispetto all'aumento per la continuazione interna) e, soprattutto, privo di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. Il ragionamento decisivo è stato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è del tutto priva di motivazione sia circa le ragioni dell'accoglimento dell'istanza di continuazione sia circa i criteri con cui è stata operata la rideterminazione della pena (in particolare l'entità dei singoli aumenti). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare non solo la determinazione della pena base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La norma regola gli aumenti per continuazione; la sentenza richiama l'obbligo di motivare l'entità degli aumenti applicati per i reati-satellite ai fini del controllo sulla corretta applicazione della continuazione
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo, a carico del giudice dell'esecuzione, di motivare non solo la scelta della pena base ma anche l'entità dei singoli aumenti per consentire il controllo del percorso logico e giuridico
Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
Conferma il principio che la motivazione deve essere specifica anche sugli aumenti derivanti dalla continuazione; la decisione impugnata è censurata per assenza di spiegazioni anche mediante formule generali (es. "è congrua", "si stima equa")
Massime di principio
- Quando sia proposta l'applicazione della continuazione il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente sia la valutazione di sussistenza della continuazione sia i criteri seguiti per determinare la pena base e l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite.
- Gli aumenti per continuazione interna ed esterna devono essere proporzionati e la loro determinazione richiede una motivazione che consenta il controllo giurisdizionale: formule generiche non sono sufficienti.
- In assenza di motivazione specifica sull'entità degli aumenti la decisione è annullabile in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio.
- Difesa e parte interessata dovrebbero esplicitamente chiedere e, se necessario, contestare l'assenza di motivazione sul punto in sede di esecuzione per garantire un adeguato controllo di legittimità.
- Nella rideterminazione della pena il giudice deve considerare e rendere espliciti elementi quali gravità dei fatti, partecipazione soggettiva, temporalità e connessione tra reati, precedenti e finalità rieducative, in modo da giustificare l'entità degli aumenti applicati.
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