Cassazione Penale, Ordinanza n. 22865/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse aspecifica e infondata, in quanto il giudice di merito aveva correttamente escluso l'applicazione della recidiva per assenza di una precedente condanna definitiva anteriormente al fatto. Non vi è stata quindi modifica della decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 161 c.p. La censura riguardava l'esclusione della recidiva operata dal giudice di merito, sostenendosi una diversa lettura dei presupposti applicativi della recidiva. La Corte rileva però che il motivo era privo di specificità e manifestamente infondato, poiché contrastava con la giurisprudenza consolidata secondo cui la recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto; nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso la recidiva proprio per la mancanza di tale presupposto formale.
Norme richiamate
La recidiva è applicabile solo se ricorrono i presupposti di legge, tra cui la definitività della precedente condanna prima della commissione del nuovo reato.
Richiamato insieme all'art. 99 c.p. come norma coinvolta nella censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto oggetto del nuovo giudizio; in difetto, la recidiva non può essere riconosciuta.
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa interpretazione dei presupposti della recidiva, senza confrontarsi con il consolidato orientamento di legittimità, può essere ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità.
- La mancanza del presupposto formale della previa condanna definitiva integra ragione sufficiente per escludere la recidiva in sede di merito.
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