Cassazione Penale, Ordinanza n. 18038/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a pulire la c.d. "bilancetta". Il provvedimento del 19/12/2023 del magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva negato tale autorizzazione. Il detenuto aveva quindi proposto reclamo, poi convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in ricorso per cassazione, ritenuto l'unico mezzo esperibile contro il reclamo qualificato come generico ai sensi dell'art. 35 ord. pen. La difesa aveva presentato anche memoria. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era stato proposto da soggetto non legittimato, perché il difensore non era abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile de plano. La Corte ha aggiunto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il reclamo come generico e dunque non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale
utilizzato come base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto da soggetto non legittimato
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può consentire di derogare alle norme che disciplinano i diversi tipi di impugnazione
posto a fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
citata come legge che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di elementi escludenti la colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, trattandosi di vizio attinente alla legittimazione processuale che impedisce l'esame del merito.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere invocato per trasformare o sanare impugnazioni proposte in forme o da soggetti non previsti dalla disciplina specifica delle impugnazioni.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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