Cassazione Penale, Sentenza n. 27044/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p. per presunto travisamento delle prove e erroneità della motivazione. Il ricorrente deduceva che non sussistono gli elementi del delitto tentato: la sua presenza a Montesilvano il 16/7/2013 sarebbe stata occasionale; i dati GPS del presunto sopralluogo (15/7/2013) non identificano un obiettivo univoco; mancavano armi a bordo del veicolo, contatti intercettati, prove di accordo o apporto materiale o morale; la condotta sarebbe stata valutata ex post in relazione a una rapina poi commessa da altri nel novembre 2013; la Corte territoriale avrebbe violato la presunzione di innocenza deducendo responsabilità in assenza di prove inequivoche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato le eccezioni preliminari (notifiche/traduzione) rilevando che in Cassazione le parti compaiono tramite difensore. Ha ritenuto che si configura una "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) e che il ricorso non ha dimostrato un travisamento della prova nei termini richiesti (mancanza di indicazione specifica di atti valutati in modo macroscopicamente errato o di elementi nuovi assunti in appello). Inoltre il motivo è risultato reiterativo delle censure già svolte in appello e aspecifico, limitandosi a riprodurre le argomentazioni di secondo grado senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la riforma (L. n.46/2006) ha limitato il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito, consentendo il controllo per travisamento della prova solo se indicati con specificità e quando la contraddittorietà sia percepibile "ictu oculi"; in presenza di 'doppia conforme' il sindacato è ulteriormente ristretto salvo che l'appello abbia introdotto atti probatori non valutati in primo grado.
art. 27 Cost.
Principio della presunzione di innocenza invocato dalla difesa; la Corte richiama il principio ma lo ritiene non idoneo a impedire la valutazione collegiale e motivata dei fatti quando i giudici di merito hanno ritenuto provati gli elementi del reato.
art. 614, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che nel processo per cassazione le parti private possano comparire tramite i loro difensori: da ciò la Corte ha escluso l'irregolarità per mancata notifica diretta all'imputato detenuto.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per aspecificità del motivo; la Corte ha ritenuto il ricorso carente perché ha riprodotto le censure d'appello senza il necessario confronto puntuale con la motivazione impugnata.
Prevede l'obbligo del ricorrente di contribuire alle spese e autorizza la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di responsabilità per l'ammissibilità: qui applicata per inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; la norma ha previsto modalità semplificate e scritte in situazioni straordinarie, compatibili con il procedimento di cassazione.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
La modifica ha ristretto il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito e ha precisato i limiti del controllo per travisamento della prova, richiedendo specificità e rilevanza macroscopica degli errori denunciati.
Massime di principio
- In tema di cassazione, il motivo per travisamento delle prove deve indicare specificamente quali atti o elementi sono stati valutati erroneamente e dimostrare un contrasto 'ictu oculi' fra prove acquisite e motivazione; deduzioni generiche o riproduzioni delle censure di appello sono inammissibili.
- Se la decisione di appello conferma la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme), la Corte di Cassazione evita la rinnovazione della valutazione delle prove salvo che l'appello non abbia introdotto valutazioni su atti probatori non considerati in primo grado.
- Non è sufficiente evidenziare, in termini generici, alternative interpretative plausibili dei fatti: il ricorso in Cassazione richiede che si dimostri l'esistenza di un errore di diritto o di un travisamento macroscopico delle evidenze processuali.
- Bisogna evitare di limitarsi a riprodurre nel ricorso le argomentazioni già svolte in appello; occorre invece un confronto puntuale e motivato con la motivazione impugnata, indicando il nesso decisivo tra l'errore denunciato e l'esito del giudizio.
- Rischio di sanzioni in caso di ricorso inammissibile: il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre ricorso.
- Sotto il profilo procedurale, in Cassazione le parti private possono comparire tramite il difensore (art. 614 c.p.p.), per cui eccezioni basate su notifica tardiva all'imputato detenuto sono frequentemente rigettate se il difensore è stato regolarmente notificato.
- Se si vuole contestare una valutazione probatoria intervenuta in appello, è strategico dimostrare che la Corte territoriale ha fatto uso di informazioni non presenti nel processo o ha omesso di valutare prove decisive, poiché solo tali profili sono sindacabili in Cassazione.
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