Cassazione Penale, Sentenza n. 20160/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Colombara impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibili le sue richieste di restituzione nel termine e di incidente di esecuzione rispetto alla condanna emessa dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2024. Il ricorrente lamentava che la declaratoria di assenza nei suoi confronti fosse errata e sosteneva di aver chiesto alternativamente la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; denunciava inoltre la nullità della sentenza per oscurità del capo di imputazione e violazioni del giusto processo (art. 6 CEDU). Lamentava infine vizi di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 666, 175 e 629-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio e ha respinto il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che: il giudice dell'esecuzione potesse qualificare la domanda e che il ricorrente non avesse ottemperato al principio di autosufficienza omettendo di allegare la originaria istanza, per cui non era possibile verificare se avesse effettivamente chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis; la restituzione nel termine non poteva essere riqualificata d'ufficio in domanda di rescissione del giudicato, posto che il principio di conservazione (art. 568, comma 5, c.p.p.) si applica soltanto alle impugnazioni previste dal codice e non alla restituzione nel termine; le doglianze su aspetti di merito e sulle garanzie processuali erano generiche e inconsapevoli del fatto che la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il mancato reperimento in aula di uno dei difensori non ha pregiudicato il procedimento in camera di consiglio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio specifico per la rescissione del giudicato nei casi di declaratoria di assenza erronea; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che, se richiesta, dovesse essere invocata espressamente e non poteva essere sostituita dalla restituzione nel termine.
Principio di conservazione delle impugnazioni: si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice; non è applicabile alla restituzione nel termine, per cui tale rimedio non può essere automaticamente riqualificato in rescissione del giudicato.
Norma sulle modalità di notifica quando non è possibile notificare presso il domicilio eletto: la Corte ha ritenuto che la notifica eseguita ai sensi di questa disposizione dimostrasse la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, riducendo la fondatezza delle doglianze sulla partecipazione al processo.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Regole sul procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti; la Corte ha ritenuto che l'assenza o il ricovero di un difensore non pregiudichi il procedimento in tale sede.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato queste fattispecie, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e insufficienti a dimostrare il vizio denunciato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Previsione sulla riproduzione del motivo di ricorso in sentenza: la Cassazione ha riportato il motivo nei limiti previsti da questa norma.
Norme richiamate dal ricorrente in riferimento a presunti vizi formali e procedurali; la Corte non ha ritenuto che fossero state dimostrate violazioni tali da giustificare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine e la domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis sono rimedi diversi: per ottenere la rescissione è necessario invocarla espressamente; non possono essere automaticamente sovrapposti o riqualificati l'uno nell'altro quando la legge non lo prevede.
- Il giudice può qualificare giuridicamente la domanda proposta, ma il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza documentale: è necessario allegare gli atti originari all'impugnazione per permettere la verifica dei presupposti processuali sostanziali.
- Il principio di conservazione (art. 568, comma 5, c.p.p.) si applica soltanto alle impugnazioni previste dal codice: rimedi atipici o straordinari non rientrano automaticamente in tale tutela.
- Le censure generiche su presunte violazioni del giusto processo o della CEDU sono inidonee se non corredate da elementi specifici che dimostrino come le norme invocate siano state effettivamente violate nel caso concreto.
- Le notifiche eseguite ai sensi di norme speciali (es. art. 161, comma 4, c.p.p.) possono essere considerate idonee a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, indebolendo contestazioni basate su mancata partecipazione per motivi formali.
- Nei procedimenti in camera di consiglio la assenza di un difensore (es. per ricovero) non costituisce di per sé vizio se le notifiche e le garanzie procedurali sono state regolari.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è prevista la condanna alle spese: valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di promuovere impugnazioni.
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