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Sentenza

Sentenza n. 5547/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del Ministro dell’interno, adottato il 13 luglio 2022 e notificato in data 31 ottobre 2022, con cui veniva respinta l’istanza dello stesso tesa ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti;

Giustizia amministrativa202301617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego ministeriale deducendo, con il primo motivo, l’illogicità della decisione per avere valorizzato illeciti commessi dalla moglie, risalenti peraltro a un periodo anteriore al matrimonio, e quindi estranei alla sua personale condotta. Con il secondo motivo lamentava che i fatti riferiti alla moglie fossero di minimo allarme sociale, denunciando carenza istruttoria e illegittimità del provvedimento. Il Ministero aveva fondato il diniego sull’assenza dei requisiti per la naturalizzazione, richiamando numerosi procedimenti penali a carico della moglie del richiedente, alcuni definiti con condanna e altri pendenti, nonché gli accertamenti della Questura e della Prefettura. La relazione della Questura evidenziava inoltre la mancata convivenza del ricorrente con la moglie, con l’ex compagna e con le figlie, la coabitazione con tre connazionali segnalati con diversi alias e, in alcuni casi, gravati da precedenti di polizia, nonché la precarietà dell’attività lavorativa di ambulante, documentata principalmente da una licenza risalente al 2004.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’ampia discrezionalità amministrativa, sottoposta al giudice entro i limiti del controllo estrinseco e formale, volto a verificare soltanto la presenza di una macroscopica illogicità o di un travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione giudiziaria a quella dell’amministrazione. Nel caso concreto, non è stato ritenuto manifestamente illogico che il Ministero valutasse i precedenti penali della moglie come elemento sintomatico di criticità del contesto familiare e come possibile indice di rischio per l’integrazione e l’irreprensibilità del richiedente. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevante il rapporto giuridico e affettivo con la coniuge, anche considerando gli effetti indiretti dell’acquisto della cittadinanza sui familiari, tra cui la protezione dall’espulsione prevista dall’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Il diniego è stato reputato ulteriormente sostenuto dagli elementi relativi alla situazione abitativa e lavorativa del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è esercizio di un potere amministrativo ampiamente discrezionale; il giudice può sindacarne l’esercizio solo entro i limiti del controllo estrinseco e formale.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La tutela dall’espulsione riconosciuta al coniuge o ai parenti entro il secondo grado del cittadino italiano costituisce un effetto indiretto dell’acquisto della cittadinanza rilevante nella valutazione ministeriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica estrinseca di una macroscopica illogicità o di un travisamento dei fatti, senza estendersi al merito della valutazione ministeriale.
  • Nella valutazione dell’integrazione dello straniero e dell’irreprensibilità della sua condotta ai fini della naturalizzazione, l’amministrazione può considerare anche elementi riferiti al nucleo familiare, inclusi i precedenti penali del coniuge, quando siano motivatamente valorizzati come sintomi di criticità del contesto familiare.
  • La rilevanza dei precedenti del coniuge non dipende necessariamente dal fatto che siano stati commessi durante il matrimonio: essi possono essere valutati dall’amministrazione come elementi del complessivo contesto familiare e come potenziale indice di rischio per la futura osservanza dell’ordinamento, purché la valutazione non risulti macroscopicamente illogica o travisata.
  • Nella decisione sulla naturalizzazione possono assumere rilievo anche le condizioni abitative e lavorative del richiedente, quando l’amministrazione le utilizzi per verificare in concreto la piena integrazione nella società nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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