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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2635/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato la gravità indiziaria nei suoi confronti in relazione al capo d) (concorso in estorsione). La censura principale è che il Tribunale ha valorizzato in modo erroneo e con motivazione insufficiente conversazioni intercettate e la titolarità del conto corrente e del capannone come elementi probatori: tali elementi non dimostrerebbero un contributo consapevole e operativo del ricorrente all'estorsione ideata e diretta dal padre. Si è inoltre contestata l'apparente illogicità delle esigenze cautelari, considerata l'assenza di partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa, il suo stato di incensuratezza e l'attendibilità della sua versione dei fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché, anche dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il Tribunale non ha colmato le lacune motivazionali relative al contenuto delle intercettazioni: quelle conversazioni non forniscono indicazioni univoche sul ruolo operativo o sul contributo consapevole del ricorrente nell'estorsione. Di conseguenza è stata dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto nei confronti di Salvaggio Salvatore e disposta la comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    richiamato come fondamento giuridico per il riesame delle misure cautelari; il Tribunale aveva deciso in sede di riesame ex art. 310

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    richiamato come norma procedurale in relazione alla forma e alla sintesi dei motivi di ricorso presentati dall'imputato

Massime di principio

  • La mera titolarità di un bene (es. capannone) o di un conto corrente su cui transitano somme non è di per sé prova sufficiente di partecipazione consapevole a un'estorsione; serve dimostrare un ruolo operativo o un contributo consapevole.
  • Le intercettazioni devono essere riportate e motivate in modo puntuale: non è sufficiente la coincidenza temporale o congetture ricavate dalla collocazione degli incontri, ma occorre indicare le parti del dialogo che concretamente evidenziano la responsabilità dell'indagato.
  • Se la Corte di Cassazione dispone il rinvio per integrazione motivazionale, il giudice di merito deve colmare espressamente le lacune indicate; altrimenti l'annullamento può essere confermato senza rinvio quando non emergono ulteriori elementi suscettibili di nuovo esame.
  • In sede di valutazione della gravità indiziaria vanno valutate anche le circostanze personali (assenza di precedenti, non appartenenza a organizzazione mafiosa) e le dichiarazioni difensive o testimoniali che possano ridurre l'affidabilità delle inferenze tratte dalle intercettazioni.
  • Le esigenze cautelari devono essere adeguatamente motivate e non fondate su presupposti ambigui o su prove indirette prive di riscontri; in caso di motivazione carente la misura cautelare può essere revocata.

Testo integrale

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