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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Detrazione dell'imposta - Operazioni passive - Inerenza rispetto all'attività d'impresa Necessaria - Concreto svolgimento dell'attività - Non richiesto - Assenza di operazioni attive - Attività di carattere preparatorio - Spettanza della detrazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla spettanza della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti: la questione è se, ai fini della detrazione, sia necessario il concreto svolgimento dell'attività d'impresa o se possano essere detratte le imposte relative a spese di carattere preparatorio anche in assenza di operazioni attive, purché tali spese siano effettivamente inerenti e finalizzate all'avvio dell'attività.

La decisione

La decisione ha accolto la tesi del ricorrente: la detrazione dell'IVA spetta quando le operazioni passive sono effettivamente inerenti alle finalità imprenditoriali. Non è richiesto il concreto svolgimento dell'attività né la presenza di operazioni attive, a condizione che le spese siano di carattere preparatorio e finalizzate a costituire le condizioni per l'effettivo inizio dell'attività tipica. La pronuncia conferma l'orientamento della giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972

    L'art. 19 disciplina la detrazione dell'imposta; la Corte interpreta la norma nel senso che la detraibilità richiede l'inerenza rispetto all'attività d'impresa ma non impone il requisito del concreto svolgimento dell'attività per le spese preparatorie finalizzate all'avvio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 9220/2019, 18475/2016, 11765/2008

    Le pronunce citate confermano il principio che la detrazione IVA può essere riconosciuta anche in assenza di operazioni attive, quando gli acquisti o le spese siano preparatorie e direttamente funzionali alla costituzione delle condizioni per l'inizio dell'attività imponibile.

Massime di principio

  • La detraibilità dell'IVA richiede prova dell'inerenza delle spese all'attività imprenditoriale, ma non necessariamente l'esistenza di ricavi o operazioni attive al momento dell'acquisto.
  • Le spese di carattere preparatorio (es. lavori, acquisizione attrezzature, studi di fattibilità) possono dare diritto alla detrazione se sono dirette e finalizzate all'avvio dell'attività tipica.
  • Il contribuente deve documentare e dimostrare il collegamento funzionale tra le spese sostenute e il progetto imprenditoriale: programmi, contratti, locazioni, autorizzazioni, piani di avvio ecc. sono elementi utili.
  • Se le spese hanno natura personale o non sono strumentali all'attività futura, la detrazione può essere negata: valutare la natura e la destinazione degli acquisti.
  • L'assenza di operazioni attive non è di per sé motivo sufficiente per rifiutare la detrazione; l'accertamento deve concentrarsi sull'effettiva inerenza e finalità imprenditoriale.
  • In caso di contestazione, l'onere probatorio circa l'inerenza e la finalità delle spese è principalmente in capo al contribuente, che dovrebbe conservare documentazione probatoria dettagliata.

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