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Ordinanza

Ordinanza n. 762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23625/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa dispositivi medici)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo non espone analiticamente i motivi d’appello, limitandosi a precisare che le questioni dedotte necessitano di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. La decisione è stata motivata dalla necessità di un sollecito approfondimento delle questioni dedotte nella fase di merito e dall’opportunità, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, di mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione definitiva. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando le questioni dedotte richiedano un sollecito approfondimento nella cognizione piena del merito e il bilanciamento degli interessi renda opportuno mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione definitiva.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello, fondato sull’esigenza di preservare la res adhuc integra, non definisce il merito della controversia e comporta soltanto la sospensione interinale dell’esecutività della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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