Cassazione Civile, Ordinanza n. 06794/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato IRPEF, addizionali regionale e comunale e sanzioni, ritenendo imponibile la pensione percepita dal contribuente quale ex dipendente della NATO e non assoggettata a tassazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962. Secondo il ricorrente, la norma riconoscerebbe l’esenzione fiscale ai redditi corrisposti dalla NATO al personale alle sue dirette dipendenze e tale esenzione dovrebbe estendersi anche ai trattamenti pensionistici. La Corte ha invece verificato che la disposizione riguarda soltanto stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto e non le pensioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la disciplina internazionale e regolamentare applicabile alle organizzazioni coordinate, che assogna le pensioni alla legislazione fiscale nazionale del paese di residenza del beneficiario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 si applica solo ai redditi da stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati nella qualità di impiegati e solo durante il rapporto di lavoro, senza estendersi ai trattamenti pensionistici successivi alla cessazione del rapporto. Ha inoltre valorizzato la disciplina sovranazionale e il regolamento pensionistico delle organizzazioni coordinate, che prevede l’assoggettamento a imposizione nazionale delle pensioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083
"redditi derivanti da stipendi ed emolumenti"; "personale civile"; "impiegati di detti quartieri generali"
Norma speciale di stretta interpretazione: l’esenzione fiscale vale solo per stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro dal personale dipendente delle strutture NATO, non per le pensioni erogate dopo la cessazione del rapporto.
art. 42 del Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate"
"la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese"
Le pensioni dei beneficiari residenti sono assoggettate alla legislazione fiscale nazionale del paese interessato.
art. 19 dell'Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951
"salaries and emoluments"
La fonte internazionale richiama salari ed emolumenti, senza riferirsi alle pensioni.
art. X della Convenzione di Londra del 1951
È richiamata come fonte che esclude il termine pensione dal regime di esenzione.
art. 7 del Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952
È richiamato come fonte che non menziona le pensioni tra le voci esenti.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o esclusioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
- L’esenzione riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente corrisposti in costanza di rapporto non si estende ai trattamenti pensionistici, salvo una previsione normativa espressa.
- Quando la disciplina internazionale o regolamentare applicabile alle organizzazioni internazionali assoggetta le pensioni alla legge fiscale nazionale del paese di residenza, il giudice interno deve leggere coerentemente la norma agevolativa interna come riferita ai soli emolumenti lavorativi attivi.
- La qualifica di pensione come retribuzione differita non comporta, di per sé, la sua equiparazione al reddito da lavoro dipendente ai fini delle norme che accordano esenzioni fiscali specifiche.
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