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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32698/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. In particolare, gli era contestato di non essersi trovato presso la propria abitazione alle ore 03:10 del 6 febbraio 2022, in violazione del divieto di rincasare dopo le ore 20:00 e di uscire prima delle ore 07:00. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non si sarebbe allontanato dallo stabile ma si sarebbe recato presso l'abitazione della madre, situata nelle vicinanze della sua. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza di appello e si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Integra reato la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come nel caso di inosservanza delle prescrizioni orarie imposte al sorvegliato speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto o di merito già esaminati dal giudice di appello è inammissibile, perché esula dai limiti del sindacato della Cassazione.
  • Le censure per vizio di motivazione devono confrontarsi specificamente con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata; se restano generiche o assertive, non sono idonee a scalfirne la tenuta.
  • La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, ivi compresi i vincoli temporali di permanenza e rientro, può integrare il reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieProcesso penaleSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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