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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27283/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su un unico motivo: nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (richiesta di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p.) ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il ricorrente sostiene di non essere venuto a conoscenza dell'udienza perché la notifica fatta al domicilio eletto risultò 'sconosciuto' e dunque nulla; inoltre contesta che la successiva notifica sarebbe stata effettuata nei confronti di un avvocato omonimo del suo difensore, rendendola invalidante, e lamenta che il GUP non abbia accolto l'eccezione sollevata in udienza

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la procedura di notifica sia stata corretta: la posta ha attestato l'irreperibilità presso il domicilio eletto (via Damaso, Benevento) e, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., ciò legittima la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza ulteriori adempimenti. La Corte ha inoltre rilevato che l'udienza era stata comunicata anche via PEC all'indirizzo indicato dal difensore (fabiorusso@pec.it) e che non è stata fornita prova dell'effettiva notifica ad un avvocato omonimo né indicato l'indirizzo di tale presunta notifica. Risultano parimenti non contestate le circostanze documentali che mostrano la delega orale di un sostituto processuale in udienza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla pena concordata tra PM e imputato quale titolo della sentenza di applicazione della pena nel merito; la norma costituisce il contesto sostanziale dell'atto impugnato

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di applicazione della pena; la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per l'applicazione della pena è il provvedimento impugnato

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, c.p.p.

    Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica per irreperibilità non possa essere eseguita al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida la consegna ex art. 161, comma 4, in virtù dell'attestazione di irreperibilità

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la mancata notifica per irreperibilità al domicilio eletto comporta, attestata dall'addetto postale, la consegna dell'atto al difensore; la Corte ha affermato che tale meccanismo opera automaticamente senza ulteriori adempimenti

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede i motivi di inammissibilità/nullità rilevabili in cassazione; il ricorso era fondato su vizio processuale a pena di nullità ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie quando il ricorso è manifestamente inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 14573/2021 e Sez. U., n. 42792/2001)

    Sez. U., n. 14573 del 25/11/2021; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001

    Richiamate come principi: la dichiarazione di irreperibilità attestata dall'addetto postale legittima la consegna al difensore ex art. 161, comma 4; la Corte di legittimità può acquisire direttamente gli atti per verificare vizi processuali denunciati

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare la condanna della parte di gravare sulle spese e ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile e non immune da colpa

Massime di principio

  • La mancata notifica per irreperibilità al domicilio eletto, attestata dall'addetto postale, comporta l'operatività automatica dell'art. 170 c.p.p. e la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, senza ulteriori adempimenti
  • La semplice affermazione dell'esistenza di una notifica a un avvocato omonimo non è sufficiente: il ricorrente deve indicare e provare l'indirizzo errato o fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva notifica ad altro soggetto
  • La notifica e/o comunicazione effettuata via PEC all'indirizzo risultante dagli atti è elemento probatorio rilevante e può legittimare la validità della comunicazione al difensore
  • La mancata comparizione del difensore può essere compensata da una delega orale a un sostituto processuale documentata nel verbale d'udienza; l'assenza di contestazione in cassazione riduce la forza delle censure
  • In cassazione, le doglianze processuali devono essere fondate e dimostrate: i motivi manifestamente infondati o privi di prova rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni (spese e ammenda)
  • Chi impugna per nullità di notifica ha l'onere di fornire prove specifiche del vizio (es. certificazioni di notifica, indirizzi effettivi, attestazioni di ricezione) per superare le presunzioni favorevoli alla regolarità

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