Cassazione Civile, Ordinanza n. 09163/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di presa in carico emesso dall'agente della riscossione, deducendo in via principale che il presupposto avviso di accertamento non gli era mai stato validamente notificato. In particolare ha sostenuto che la notifica dell'accertamento sarebbe stata eseguita ex art. 140 c.p.c. presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla sua residenza storica e senza le ricerche necessarie; inoltre ha contestato la mancanza in atti della prova della spedizione della raccomandata informativa, l'eventuale invio di tale raccomandata a un indirizzo differente da quello della notifica e l'uso, per la spedizione, di un operatore postale privato che al tempo non avrebbe avuto la licenza individuale richiesta. Ha poi dedotto, come conseguenza, la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha resistito sostenendo l'inammissibilità della censura e la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto ammissibili le contestazioni rivolte alla ritualità del procedimento notificatorio, osservando che tali doglianze erano già ricomprese nel motivo originario di ricorso introduttivo e quindi non richiedevano motivi aggiunti. Nel merito ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i profili relativi: alla mancata prova della spedizione della raccomandata informativa; alla dedotta spedizione della stessa ad un indirizzo diverso da quello cui era stata tentata la notifica; e all'eventuale impiego di un operatore postale privato privo, all'epoca, della licenza individuale. Ha invece respinto la censura secondo cui il notificatore avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche prima di procedere ex art. 140 c.p.c., poiché l'indirizzo utilizzato risultava indicato nella dichiarazione dei redditi e non ricorreva un'ipotesi di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento del secondo, relativo alla decadenza dal potere impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il procedimento notificatorio si completa con la spedizione dell'avviso di deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la regolarità della notifica deve essere verificabile in giudizio mediante la produzione della relativa prova.
Le ulteriori ricerche del destinatario sono necessarie solo quando occorra procedere alla notifica agli irreperibili assoluti; non quando vi sia ancora un collegamento con l'indirizzo utilizzato per la notifica.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza sulla decadenza del potere di accertamento è assorbita dall'eventuale invalidità della notificazione dell'avviso presupposto.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma regolatrice della notificazione degli atti tributari insieme all'art. 140 c.p.c., ai fini della verifica della validità del procedimento notificatorio.
È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Per la spedizione a mezzo operatore postale privato è richiesta la licenza individuale; in mancanza, la notifica è nulla se l'invio è avvenuto tramite operatore privo del titolo abilitativo.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'insufficienza degli elementi attestati nella relata di notifica circa la raccomandata informativa.
Massime di principio
- Quando si contesta la notifica di un atto impositivo, chi invoca la ritualità del procedimento notificatorio deve fornire in giudizio la prova della spedizione della raccomandata informativa e degli elementi essenziali che consentano di collegarla al destinatario e all'indirizzo corretto.
- Nel procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., la prova della sola annotazione del numero della raccomandata non è sufficiente a dimostrare la regolare spedizione al destinatario presso il suo indirizzo: occorre la ricevuta di spedizione o altro mezzo idoneo di prova.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. è viziata se la raccomandata informativa risulta spedita a un indirizzo diverso da quello interessato dalla notificazione, poiché ciò impedisce il perfezionamento del procedimento e della conoscenza legale dell'atto.
- Se la spedizione della raccomandata informativa è effettuata tramite operatore postale privato, la validità della notifica dipende dal possesso, al tempo della spedizione, della licenza individuale richiesta dalla disciplina speciale.
- Le ulteriori ricerche del destinatario non sono necessarie quando la notifica sia stata eseguita presso un indirizzo ancora riconducibile al contribuente; esse diventano invece rilevanti nel diverso caso di irreperibilità assoluta disciplinato dall'art. 143 c.p.c.
- La contestazione, nel corso del giudizio, di documenti prodotti sulla ritualità della notifica non richiede motivi aggiunti se la nullità della notificazione era già stata dedotta nel ricorso introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09123/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2026 del 11/04/2026
- ordinanza_civile · 11 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2026 del 11/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →