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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08995/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in abbreviato per detenzione e trasporto di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che le modalità concrete e la quantità di sostanza sarebbero state tali da giustificare il trattamento più lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza dedurre concreti travisamenti della prova. Ha inoltre valorizzato la congrua motivazione del giudice di merito sulla non riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73, alla luce della quantità di cocaina detenuta e trasportata, del suo elevato principio attivo, del numero di dosi ricavabili e delle modalità organizzate della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito, se non accompagnate dalla specifica indicazione di un effettivo travisamento delle risultanze processuali.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va respinta quando la motivazione di merito dia conto in modo puntuale di elementi incompatibili con tale qualificazione, come l'elevato quantitativo della sostanza, l'elevato numero di dosi ricavabili e le modalità organizzate del trasporto.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una lettura alternativa delle prove in assenza di specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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