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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11953/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gilberti, amministratore unico della "Work Impianti s.r.l. Semplificata" dal 09/08/2016 al fallimento del 22/12/2017, è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, lett. b), legge fall.) per non aver consegnato al curatore i libri e le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio della società. La difesa ha proposto quattro motivi: (1) mancata verifica da parte dei giudici di merito degli indici rivelatori della fraudolenza nella condotta omissiva; (2) mancata riqualificazione nel reato meno grave di cui all'art. 217 legge fall. (bancarotta colposa/documentale); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fall. (particolare tenuità del danno o ridotta incidenza della condotta sul patrimonio); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche considerando il comportamento collaborativo e il breve periodo di carica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione delle sentenze di merito insufficiente, in quanto non sono stati adeguatamente indicati gli indici che consentono di desumere il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori mediante l'omessa consegna della documentazione. Ha inoltre rilevato che gli indici di fraudolenza non possono essere desunti dall'assoluzione intervenuta per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha altresì ritenuto fondata la censura relativa al mancato esame dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, in quanto i giudici avevano valutato solo l'entità del passivo e non la concreta diminuzione dell'attivo imputabile alla condotta. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame limitato alla verifica della sussistenza degli indici di finalità fraudolenta e, se del caso, dell'incidenza del comportamento sul danno patrimoniale; le ulteriori censure sono assorbite.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per inosservanza di legge e per vizio di motivazione; utilizzata dalla difesa per proporre le quattro censure contro la sentenza di merito

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare

    Descrive la bancarotta fraudolenta documentale: è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistente anche nell'occultamento o nell'omessa consegna dei libri e scritture contabili; la Corte ha richiamato che tale dolo va provato mediante indici concreti e non da deduzioni generiche

  • art. 217, legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta colposa (meno grave); la difesa aveva chiesto la riqualificazione in questa fattispecie per responsabilità per negligenza, ma la Corte ha ritenuto necessario che i giudici di merito esaminassero più approfonditamente gli indici di fraudolenza prima di decidere la tipologia del reato

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Attenuante connessa alla limitata entità del danno patrimoniale: la Corte ha richiamato che l'apprezzamento deve riguardare la diminuzione effettiva dell'attivo causata dalla condotta, e non limitarsi all'entità del passivo fallimentare

  • art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone il rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte d'appello; la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione per il nuovo esame

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori: non è sufficiente l'omessa consegna della documentazione, occorrono indici concreti e motivati che dimostrino la finalità fraudolenta
  • Le mere dichiarazioni del curatore o deduzioni generiche non possono sostituire una motivazione che indichi gli elementi fattuali e i passaggi logico-giuridici tramite i quali si desume la volontà di occultare la documentazione al fine di danneggiare i creditori
  • L'assoluzione per una diversa fattispecie (es. bancarotta patrimoniale) non può automaticamente essere utilizzata per inferire la sussistenza del dolo documentale; ogni fattispecie richiede prova specifica dei suoi elementi costitutivi
  • Nella valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, va considerata la reale diminuzione dell'attivo imputabile alla condotta illecita e non solo la dimensione del passivo fallimentare
  • Le circostanze attenuanti generiche e la riqualificazione del fatto devono essere esaminate in modo motivato con riferimento a elementi oggettivi quali collaborazione, breve durata della carica e rilevanza effettiva dell'azione sull'esito fallimentare; tali profili devono essere valutati dal giudice di merito e, se omessi, possono giustificare l'annullamento e il rinvio

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