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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13022/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione di legge in relazione all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., per aver revocato la sospensione condizionale della pena nonostante l'irrevocabilità della successiva condanna per fatto anteriore sia intervenuta oltre il termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione (passaggio in giudicato il 11/12/2017; irrevocabilità della condanna successiva il 03/03/2023). Il ricorrente deduce che tale decorso temporale ostava all'applicazione della revoca di diritto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva revocato la sospensione condizionale. La Corte ha richiamato l'interpretazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., secondo cui la revoca prevista in questa ipotesi richiede che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio ma entro il termine di durata della sospensione (cinque anni per i delitti). Poiché la seconda condanna è divenuta irrevocabile oltre il quinquennio, mancavano le condizioni per la revoca e l'ordinanza è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen., primo comma, n. 2)

    La revoca di diritto della sospensione condizionale per condanna successiva relativa a reato anteriore richiede che la condanna diventi irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e comunque entro il periodo di verifica (5 anni per i delitti; 2 per le contravvenzioni). Se l'irrevocabilità interviene oltre tale termine, non si realizza la condizione ostativa alla conservazione del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi delle pene che possono essere sospese condizionalmente; la norma è richiamata perché la revoca opera quando la pena cumulata con la successiva supera tali limiti, ma soltanto se ricorrono anche le condizioni temporali previste dall'art. 168.

  • art. 164 cod. pen., primo comma

    Riguarda la prognosi positiva del reo utile alla concessione della sospensione; la giurisprudenza distingue la revoca per reato commesso durante la sospensione (che smentisce la prognosi) dalla revoca per condanna relativa a fatto anteriore (che tutela contro lo sfalsamento cronologico degli accertamenti).

Massime di principio

  • Per applicare la revoca di diritto ex art. 168, n. 2), non basta che il reato per cui è intervenuta la condanna sia anteriore alla sospensione: è necessario che la condanna diventi irrevocabile entro il periodo di durata della sospensione (5 anni per i delitti).
  • Se l'irrevocabilità della condanna successiva interviene dopo la scadenza del termine quinquennale, il beneficio della sospensione condizionale non può essere revocato esercitando la causa prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2).
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare con precisione le date rilevanti (passaggio in giudicato della sentenza che concede la sospensione e data di irrevocabilità della successiva condanna) prima di pronunciarsi sulla revoca.
  • Va distinta la fattispecie del reato commesso durante il periodo di sospensione (che integra astrattamente la violazione della prognosi e può comportare revoca) dalla fattispecie della condanna per fatto anteriore accertata dopo (che richiede il rispetto dei termini temporali per evitare l'elusione dei limiti di cumulabilità).
  • In caso di revoca disposta nonostante il decorso dei termini, è fondata la via del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte può annullare senza rinvio quando mancano i presupposti di fatto e di diritto per la revoca.

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