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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16179 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2005, sostenendo che i fabbricati fossero rurali e strumentali all'attività agricola, in quanto utilizzati per la manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci. Ha dedotto che tali caratteristiche comportassero l'esenzione dall'ICI, anche se gli immobili risultavano catastalmente classificati in categoria D/8 anziché A/6 o D/10. In subordine, ha invocato la procedura introdotta dal D.L. n. 70/2011, sostenendo che la domanda di variazione catastale presentata il 30 settembre 2011 potesse produrre effetti retroattivi anche per l'anno 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso e ha confermato l'assoggettamento dei fabbricati all'ICI. Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, per ottenere l'esenzione era necessario che l'immobile fosse classificato catastalmente in categoria A/6 o D/10, oppure che il contribuente avesse impugnato il diverso classamento. La classificazione D/8 non consentiva quindi l'esenzione sulla sola base della concreta strumentalità agricola. Inoltre, la procedura speciale del D.L. n. 70/2011 poteva riconoscere retroattivamente la ruralità soltanto per il quinquennio anteriore alla domanda del 30 settembre 2011, dunque, al massimo, dal 30 settembre 2006; non poteva pertanto riguardare l'anno d'imposta 2005. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    La disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza, escludeva dall'ICI gli immobili rurali, ma il riconoscimento dell'esenzione era collegato alla classificazione catastale idonea a documentare la ruralità.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994

    Individua i requisiti sostanziali di ruralità degli immobili, compresi quelli strumentali all'attività agricola.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Ha consolidato il criterio secondo cui la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI doveva risultare dall'attribuzione catastale delle categorie A/6 o D/10, salvo impugnazione del classamento.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106/2011

    Ha introdotto una procedura speciale per il riconoscimento catastale della ruralità, con possibile efficacia retroattiva limitata al quinquennio anteriore alla domanda, purché fossero rispettati i requisiti e i termini previsti.

  • D.L. n. 216/2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14/2012

    "Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ... comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012"

    Ha prorogato la possibilità di salvaguardare gli effetti delle domande di variazione catastale presentate per il riconoscimento della ruralità entro il termine prorogato.

  • D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013

    Ha chiarito che le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producevano gli effetti del riconoscimento della ruralità, anche retroattivamente nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • Cass. SS.UU. n. 18565/2009

    "Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento"

    Ha stabilito il principio secondo cui la classificazione catastale A/6 o D/10 costituisce il presupposto formale per l'esenzione ICI; in caso di diverso classamento, il contribuente deve contestarlo autonomamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione ICI per fabbricati rurali, non era sufficiente dimostrare che l'immobile fosse concretamente utilizzato per l'attività agricola: occorreva anche un classamento catastale coerente, normalmente A/6 per gli immobili abitativi o D/10 per quelli strumentali.
  • Se il fabbricato risultava classificato in una categoria diversa, come D/8, il contribuente doveva impugnare tempestivamente il classamento catastale; in mancanza, l'immobile restava soggetto all'ICI.
  • Le procedure successive di regolarizzazione catastale potevano produrre effetti retroattivi soltanto entro i limiti temporali espressamente previsti dalla legge. Una domanda presentata il 30 settembre 2011 non poteva coprire l'anno 2005, perché eccedente il quinquennio retroattivo.
  • Quando una nuova disciplina interviene durante un giudizio, il giudice deve verificarne l'applicabilità concreta, inclusi i termini per la domanda e l'estensione temporale degli effetti; la mera presentazione della domanda non garantisce automaticamente l'esenzione per ogni annualità pregressa.
  • Il principio riguarda specificamente il quadro normativo dell'ICI e deve essere adattato alla disciplina successiva dell'IMU, che ha regole differenti e ha modificato il trattamento fiscale dei fabbricati rurali strumentali.

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