Cassazione Civile, Ordinanza n. 16775/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Poste)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva convenuto una società di servizi postali chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di un assegno di traenza non trasferibile, sostenendo che il titolo fosse stato negoziato e pagato a soggetto non legittimato perché la società postale lo aveva introdotto nel circuito di pagamento senza verificare adeguatamente identità e legittimazione del presentatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata dalla società postale la diligenza necessaria e irrilevante, ai fini causali, l'invio del titolo con posta ordinaria. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in relazione all'art. 1218 c.c., e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che dai documenti non emergevano segni di contraffazione e che vi era stata corretta identificazione del possessore; 2) violazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo di aver agito con diligenza nell'esecuzione del pagamento e che la valutazione dell'inadempimento dovesse tenere conto anche della condotta della banca girataria; 3) violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., deducendo che l'invio del titolo a mezzo posta ordinaria integrasse condotta del mittente causalmente rilevante e che la spedizione assicurata sarebbe stata la modalità diligente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito si fosse correttamente attenuta al principio secondo cui la banca negoziatrice può liberarsi provando di avere agito con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma che la ricorrente, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione delle prove e dei fatti, preclusa in cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, poi sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente e antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
richiamato come norma sulla circolazione e pagamento dell'assegno di traenza non trasferibile, in relazione alla responsabilità per pagamento a soggetto non legittimato
richiamato in tema di responsabilità contrattuale e prova liberatoria dell'inadempimento
la banca negoziatrice può andare esente da responsabilità dimostrando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta
invocato dal ricorrente per sostenere la correttezza della propria condotta e la necessità di valutare la diligenza nell'esecuzione del pagamento
richiamato dal ricorrente in tema di modalità di spedizione postale del titolo
d.m. 26 febbraio 2004
richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza della spedizione assicurata rispetto alla posta ordinaria
richiamato per affermare che l'invio del titolo con posta ordinaria poteva integrare concorso colposo del mittente
Massime di principio
- La banca negoziatrice che abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario risponde del danno, ma può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile e che ha operato con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il materiale istruttorio o sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito: la censura è inammissibile quando mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto.
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, può costituire condotta colposa del mittente idonea a integrare concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello conforme alla normale prudenza.
- Il comportamento del mittente nella trasmissione del titolo può costituire antecedente causale dell'evento dannoso e concorrere con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore, incidendo sulla ripartizione della responsabilità.
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