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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38024/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte d'appello di Napoli per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sostiene che le condotte non erano occasionali ma comunque rientranti nella fattispecie di lieve entità; richiama inoltre che il G.i.p. di Cassino aveva ritenuto l'ipotesi di cui al comma 5 per alcune cessioni (ottobre 2014 - 13 novembre 2015) e che un coimputato (Leonardo Di Silvio) avrebbe ottenuto il riconoscimento della lex mitior per il capo F (20 g di eroina), con implicazioni sul calcolo della pena in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello, secondo cui non può riconoscersi la fattispecie di lieve entità perché la condotta dell'Arciero è risultata caratterizzata da: consistenti quantitativi approvvigionati nel tempo, assiduità e serialità delle condotte, riferimento stabile a due fornitori organizzati, uso di utenze dedicate e modalità collaudate di approvvigionamento e rivendita. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sent. Murolo e altri precedenti), la Corte ha posto l'accento sulla necessità di una valutazione globale e sulla possibilità che uno degli indici sia assorbente; ha escluso rilievo in mitius a frazionamenti apparenti. Conseguentemente è stato respinto il motivo, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Disciplina la fattispecie di "lieve entità" per reati in materia di stupefacenti; la Corte ricorda che il riconoscimento è possibile solo in presenza di minima offensività, valutata globalmente (dato qualitativo/quantitativo, mezzi, modalità, circostanze). Nell'ipotesi concreta è stato escluso per la reiterazione, i quantitativi rilevanti e il contesto organizzato.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 6

    Consente, in astratto, che episodi attuativi di un programma associativo possano rientrare nella lieve entità; la Corte precisa però che tale attenuante va esclusa quando l'attività complessiva, la molteplicità degli episodi e la stabile organizzazione rendono incompatibile il carattere di lieve entità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Declaratoria di illegittimità costituzionale di profili dell'art. 73 che ha inciso sulla ricalcolazione della pena in sede di merito; menzionata come fattore che ha portato alla rimodulazione della pena da parte della Corte d'appello.

  • Sez. U., Sentenza n. 51063/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di legittimità che impone una valutazione globale e contestuale degli indici della lieve entità; ammette che uno degli indici possa avere valore assorbente non compensabile dagli altri, e quindi escludere la lieve entità anche se altri elementi apparissero favorevoli.

  • Sez. U., precedenti (es. n. 35737/2010 Rico; n. 17/2000 Primavera) e altre pronunce (es. Sez. 4, n. 34920/2017; Sez. 3, n. 14017/2018)

    Richiamate per il principio che l'ipotesi di lieve entità richiede minima offensività e valutazione complessiva; la giurisprudenza conferma l'esclusione della lieve entità in presenza di attività continuativa, molteplicità degli episodi e organizzazione stabile.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 va fatta in termini complessivi e contestuali: quantità, frequenza/serialità delle condotte, modalità operative, rapporti con fornitori e organizzazione sono indicatori essenziali.
  • La presenza di condotte reiterate, di approvvigionamenti assidui e di una struttura organizzata (fornitori stabili, utenze dedicate, modalità collaudate) tende a escludere l'applicabilità della lieve entità, anche se singoli episodi appaiono di modesta entità.
  • Non è decisivo il trattamento ricevuto da un coimputato su singoli capi: la valutazione deve essere globale e non basata su singoli addebiti isolati quando questi fanno parte di un contesto più ampio.
  • Anche in ipotesi associative (art. 74, comma 6) la lieve entità può essere esclusa se l'attività complessiva dell'associazione è continuativa e prevede approvvigionamenti e spaccio rilevanti.
  • Sul piano processuale, ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di cassa delle ammende.

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