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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1788/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (19/06/2020) che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, lo aveva condannato per lesioni aggravate (in concorso) rideterminandone la pena a 1 anno e 6 mesi. Il motivo principale di doglianza era la nullità della sentenza di primo grado per mancata firma del presidente, con la censura che la successiva sottoscrizione e notificazione configuri un atto emesso "fuori termine" e non sanabile; inoltre si denunciavano violazioni degli artt. 125, n. 3, 606 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato principi consolidati: la mancata sottoscrizione da parte del presidente, se non giustificata da impedimento legittimo, determina una nullità relativa del documento-sentenza che non investe il contenuto del giudizio e può essere sanata mediante annullamento del documento e nuova redazione e deposito con le firme dovute; nel caso di specie la vicenda era stata regolarmente sanata (redazione e deposito della nuova sentenza) e dunque non sussisteva il vizio dedotto dal ricorrente. Quanto alla disciplina emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. n. 176/2020), la Corte ha precisato che il mancato rispetto dei termini previsti non comporta automaticamente nullità generale, salvo il caso in cui sia stata impedita la possibilità di concludere: qui la requisitoria del P.G. era stata trasmessa con congruo anticipo (25/10/2021) e la parte ha avuto possibilità di interloquire. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    La disciplina emergenziale sui termini processuali non determina di per sé nullità generale se i termini non sono rispettati; eccezione se la parte è stata privata della possibilità di concludere (la richiesta di trattazione orale resta perentoria). Nel caso concreto non è ravvisata la lesione della possibilità di difesa.

  • art. 125, n. 3 c.p.p.

    Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente in relazione alla motivazione e al procedimento; la Corte non ha ravvisato violazione collegate alla mancata sottoscrizione o al contenuto motivazionale idonee a giustificare la cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente (probabilmente riguardante i termini/processo in appello); la Corte non ha ritenuto fondate le censure attinenti alla sua inosservanza.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (vizio di motivazione); la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sul vizio di motivazione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Citato per precisare che la mancata osservanza dei termini emergenziali non integra automaticamente la nullità generale prevista da tali disposizioni, salvo il caso di effettiva lesione del diritto di difesa.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato sul principio che, quando la sentenza-documento è annullata e redatta nuovamente, i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, se non giustificata da un impedimento legittimo, costituisce una nullità relativa del documento-sentenza ma non invalida automaticamente la decisione sostanziale; la strada corretta è l'annullamento del documento e la nuova redazione e deposito con le firme dovute.
  • La successiva sottoscrizione o sottoscrizione del solo estensore non sanano automaticamente l'irregolarità: è necessario il procedimento di annullamento e redenominazione del documento e la notificazione del nuovo deposito, da cui decorrano i termini di impugnazione.
  • Nel periodo della disciplina emergenziale (COVID-19) il mancato rispetto di termini processuali straordinari non comporta di per sé nullità generale: la nullità è rilevante se la parte è stata privata della possibilità di concludere o di esercitare effettivamente la propria difesa.
  • Un ricorso per cassazione basato su censure documentali (es. firma mancante) trova ostacolo quando il vizio è stato regolarmente sanato in conformità al principio giurisprudenziale (nuova redazione e deposito): in tal caso le censure sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può prevedere sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono profili escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

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