Cassazione Penale, Sentenza n. 1788/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (19/06/2020) che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, lo aveva condannato per lesioni aggravate (in concorso) rideterminandone la pena a 1 anno e 6 mesi. Il motivo principale di doglianza era la nullità della sentenza di primo grado per mancata firma del presidente, con la censura che la successiva sottoscrizione e notificazione configuri un atto emesso "fuori termine" e non sanabile; inoltre si denunciavano violazioni degli artt. 125, n. 3, 606 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato principi consolidati: la mancata sottoscrizione da parte del presidente, se non giustificata da impedimento legittimo, determina una nullità relativa del documento-sentenza che non investe il contenuto del giudizio e può essere sanata mediante annullamento del documento e nuova redazione e deposito con le firme dovute; nel caso di specie la vicenda era stata regolarmente sanata (redazione e deposito della nuova sentenza) e dunque non sussisteva il vizio dedotto dal ricorrente. Quanto alla disciplina emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. n. 176/2020), la Corte ha precisato che il mancato rispetto dei termini previsti non comporta automaticamente nullità generale, salvo il caso in cui sia stata impedita la possibilità di concludere: qui la requisitoria del P.G. era stata trasmessa con congruo anticipo (25/10/2021) e la parte ha avuto possibilità di interloquire. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)
La disciplina emergenziale sui termini processuali non determina di per sé nullità generale se i termini non sono rispettati; eccezione se la parte è stata privata della possibilità di concludere (la richiesta di trattazione orale resta perentoria). Nel caso concreto non è ravvisata la lesione della possibilità di difesa.
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente in relazione alla motivazione e al procedimento; la Corte non ha ravvisato violazione collegate alla mancata sottoscrizione o al contenuto motivazionale idonee a giustificare la cassazione.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente (probabilmente riguardante i termini/processo in appello); la Corte non ha ritenuto fondate le censure attinenti alla sua inosservanza.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (vizio di motivazione); la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sul vizio di motivazione.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Citato per precisare che la mancata osservanza dei termini emergenziali non integra automaticamente la nullità generale prevista da tali disposizioni, salvo il caso di effettiva lesione del diritto di difesa.
Richiamato sul principio che, quando la sentenza-documento è annullata e redatta nuovamente, i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, se non giustificata da un impedimento legittimo, costituisce una nullità relativa del documento-sentenza ma non invalida automaticamente la decisione sostanziale; la strada corretta è l'annullamento del documento e la nuova redazione e deposito con le firme dovute.
- La successiva sottoscrizione o sottoscrizione del solo estensore non sanano automaticamente l'irregolarità: è necessario il procedimento di annullamento e redenominazione del documento e la notificazione del nuovo deposito, da cui decorrano i termini di impugnazione.
- Nel periodo della disciplina emergenziale (COVID-19) il mancato rispetto di termini processuali straordinari non comporta di per sé nullità generale: la nullità è rilevante se la parte è stata privata della possibilità di concludere o di esercitare effettivamente la propria difesa.
- Un ricorso per cassazione basato su censure documentali (es. firma mancante) trova ostacolo quando il vizio è stato regolarmente sanato in conformità al principio giurisprudenziale (nuova redazione e deposito): in tal caso le censure sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può prevedere sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono profili escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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