Cassazione Civile, Ordinanza n. 02018/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La società aveva domandato l'indennizzo previsto dalla legge Pinto per la non ragionevole durata di un giudizio civile presupposto. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo ostativa la manifesta infondatezza della pretesa coltivata nel processo originario, definito per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione, con condanna della società alle spese quale soccombente virtuale. Nel ricorso per cassazione si è censurata la decisione per violazione dell'art. 2, comma 2 quinquies, lettera a), L. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1 CEDU, sostenendo che, per escludere il patema d'animo presunto dalla legge, non basti la mera manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, occorrendo invece una lite temeraria o abusiva, con consapevolezza originaria o sopravvenuta dell'infondatezza prima del superamento del termine ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la semplice infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non basta, di per sé, a negare l'indennizzo; è necessario un ulteriore elemento, ossia la consapevolezza della parte della infondatezza della propria pretesa, originaria o sopravvenuta, o comunque un abuso/temerarietà della lite. Poiché la decisione impugnata non conteneva argomenti idonei a dimostrare tale abuso e non era sufficiente il solo dato della transazione e della condanna alle spese, il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. 89/2001
La causa ostativa all'indennizzo non deriva automaticamente dalla sola infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto; occorre un comportamento temerario o abusivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione.
art. 2, comma 2 quinquies, L. 89/2001
L'elenco delle ipotesi ostative non è tassativo; il giudice può valutare anche autonomamente la temerarietà della lite o altre forme di abuso dei poteri processuali.
art. 6, par. 1 CEDU
È invocato quale parametro della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la mera infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo.
- Per negare l'indennizzo occorre accertare che la parte abbia agito o resistito con consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, in modo originario o sopravvenuto, prima che il processo eccedesse la durata ragionevole.
- La temerarietà o l'abuso del processo non possono essere desunti in via automatica dalla sola transazione intervenuta nel giudizio presupposto o dalla condanna alle spese come soccombente virtuale; serve una motivazione specifica sulla condotta processuale abusiva.
- L'elencazione delle cause ostative all'indennizzo contenuta nella legge Pinto non è tassativa, ma l'esclusione richiede comunque un apprezzamento concreto e motivato dell'abuso dei poteri processuali.
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