Cassazione Penale, Sentenza n. 42565/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia (03/03/2022) che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 13/01/2022 e aveva ordinato l'immediata scarcerazione di Borsan. Il Procuratore deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere che, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, il condannato non fosse ristretto in carcere per i fatti oggetto della condanna definitiva (31 furti aggravati commessi tra il 25/07 e il 07/10/2020, con sentenza irrevocabile del 17/12/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che dagli atti (posizione SIDET dell'amministrazione penitenziaria) risultava che, al 13/01/2022, Borsan era effettivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere anche per i fatti oggetto della condanna definitiva. Ha quindi concluso che la sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656 cpp non poteva operare e che il Tribunale di Pavia aveva erroneamente valutato le prove. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen. comma 5
La sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi è finalizzata a evitare l'ingresso in carcere di soggetti che possano aspirare a misure alternative; tale sospensione non è operativa nei confronti di chi sia già ristretto in carcere.
art. 656 cod. proc. pen. comma 9, lettera b)
Esclude dall'ambito di applicazione della sospensione coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1, n.24918/2009 Di Marzo; Sez.4, n.18362/2007 Guarnieri)
Principio consolidato secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione non opera se il condannato è già ristretto in carcere per i medesimi fatti della condanna definitiva.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall'art. 656 cpp per pene detentive brevi non si applica quando il condannato è già in custodia cautelare in carcere per gli stessi fatti oggetto della condanna definitiva.
- L'art. 656 comma 9 lett. b) cpp sancisce un divieto espresso di sospensione per chi si trovi in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna al momento della definitività della sentenza; tale norma prevale sull'applicazione della sospensione di cui al comma 5.
- Nella valutazione dell'esistenza di un titolo custodiale rilevano gli atti e i registri dell'amministrazione penitenziaria (es. posizione SIDET, ordinanze del GIP): questi documenti possono prevalere su deduzioni tratte da elementi formali (es. intestazione della sentenza).
- Il momento temporale rilevante va accertato con precisione: occorre verificare lo stato custodiale alla data di emissione dell'ordine di esecuzione e alla data di irrevocabilità della sentenza; errori di valutazione su tali date possono essere causa di annullamento.
- Se il giudice dell'esecuzione erri nella valutazione della sussistenza del titolo custodiale per i fatti della condanna, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza impugnata, anche senza rinvio, qualora la documentazione amministrativa dimostri l'errore.
- In pratica, prima di dichiarare l'inefficacia di un ordine di esecuzione o di disporre la scarcerazione, il giudice deve accertare compiutamente, con riferimento agli atti ufficiali, se il detenuto sia già ristretto per i medesimi fatti; in assenza di tale accertamento la decisione è vulnerabile di impugnazione.
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