Cassazione Civile, Ordinanza n. 22384/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da pretese economiche avanzate dalle imprese addette al servizio di depositeria dei veicoli rimossi. Roma Capitale, soccombente nei gradi di merito, sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel negare efficacia preclusiva a un preteso giudicato esterno formatosi su altra sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva individuato nella Prefettura la legittimazione passiva per spese analoghe. Il ricorso per cassazione ha quindi denunciato la violazione del giudicato, assumendo che la precedente decisione avrebbe dovuto vincolare il giudice del presente giudizio sulla medesima questione di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudicato esterno opera solo quando vi sia identità soggettiva e oggettiva tra le cause, cioè identità di parti, petitum e causa petendi, e quando i giudizi si riferiscano al medesimo rapporto giuridico. Nel caso concreto, le decisioni invocate riguardavano depositi di veicoli diversi rispetto a quelli oggetto della lite, sicché, pur essendo stata decisa la medesima questione giuridica, non ricorreva la stessa causa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Prefettura e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
doppio contributo ove dovuto
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- L'autorità del giudicato esterno è invocabile solo entro i rigorosi limiti dell'identità oggettiva e soggettiva tra la causa già decisa e quella successiva; un mutamento anche parziale di soggetti, petitum o causa petendi impedisce l'effetto preclusivo.
- Il giudicato su una questione giuridica non si estende automaticamente a controversie relative a rapporti diversi: ciò che rileva non è la mera identità del problema di diritto, ma l'identità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
- Perché operi la preclusione da giudicato occorre che le decisioni siano rese tra le stesse parti e riguardino il medesimo rapporto sostanziale; in difetto, la sentenza precedente può avere valore persuasivo ma non efficacia vincolante.
- Quando il ricorso per cassazione reitera una censura già disattesa dal giudice di merito, il controllo di legittimità resta comunque ancorato alla verifica dei presupposti del giudicato e della corretta applicazione dei limiti oggettivi della cosa giudicata.
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