Cassazione Civile, Ordinanza n. 15966/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 connesso alla durata eccessiva di una procedura fallimentare pendente da 23 anni e 8 mesi. In primo grado il decreto monocratico aveva accolto la domanda e la Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva revocato quel decreto e liquidato euro 5.400 in favore del creditore, ritenendo che, ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della causa dovesse essere individuato nel credito ammesso al passivo dal giudice delegato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, sostenendo che, in caso di parziale soddisfazione del credito nel corso della procedura, il limite massimo dell'indennizzo deve essere rapportato al solo credito residuo rimasto insoddisfatto al termine del periodo di ragionevole durata, non già all'intero importo ammesso al passivo. Secondo il ricorrente, l'indennizzo non può superare il danno effettivamente patito, e pertanto la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare come valore della controversia l'intero credito anziché la parte ancora non recuperata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione ha ritenuto corretto il principio per cui, nella procedura fallimentare, ai fini del tetto massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, occorre considerare il credito non soddisfatto alla fine del periodo di ragionevole durata e i pagamenti intervenuti nel corso della procedura, così da evitare un indennizzo superiore al danno.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
Il limite massimo dell'indennizzo deve essere parametrato al valore effettivo della controversia o del diritto accertato; nel caso di procedura fallimentare, conta il credito non soddisfatto all'esito del periodo di ragionevole durata, tenendo conto degli eventuali riparti intervenuti, per evitare sovracompensazioni.
CEDU
Il sistema di equa riparazione non configura una pena pecuniaria automatica, ma una riparazione proporzionata al pregiudizio concreto derivante dal ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo non può superare il valore effettivo della pretesa rimasta insoddisfatta al termine del periodo di ragionevole durata, dovendosi considerare anche gli importi già corrisposti durante la procedura.
- Quando il giudizio presupposto è una procedura fallimentare, la determinazione del tetto massimo dell'indennizzo deve essere effettuata avendo riguardo al quantum ancora non recuperato dal creditore, e non all'intero credito originariamente ammesso al passivo.
- La finalità dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 è evitare sovracompensazioni o arricchimenti ingiustificati, assicurando che l'indennizzo resti proporzionato al danno effettivamente subito.
- Non è configurabile un pregiudizio indennizzabile per la parte di credito che risulti soddisfatta entro il periodo di ragionevole durata della procedura.
- Il sistema dell'equa riparazione è riparatorio e non sanzionatorio: la liquidazione deve essere modulata sul concreto patema subito e sui risultati economici già conseguiti dalla parte nel corso del procedimento.
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