Cassazione Penale, Ordinanza n. 40588/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 336 c.p. e altro. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata da uno dei difensori dell'imputato, lamentando quindi l'asserita illegittimità della celebrazione dell'udienza senza accogliere il rinvio richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul mancato rinvio per legittimo impedimento, osservando che dal decreto di citazione risultava la presenza di un codifensore per il quale non era stato dedotto alcun legittimo impedimento a svolgere l'attività difensiva in udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma indicata come base della condanna riportata nella sentenza impugnata; la decisione di legittimità non entra nel merito della responsabilità per tale reato.
legittimo impedimento
la richiesta di rinvio per legittimo impedimento di uno dei difensori non è sufficiente a fondare l'accoglimento quando vi sia un codifensore privo di impedimento e quindi in grado di assicurare la difesa in udienza.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore può essere rigettata quando risulti la presenza di un codifensore non impedito, idoneo a svolgere l'attività difensiva in udienza.
- La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondata se il ricorso non confronta il dato processuale decisivo che esclude il diritto al rinvio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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