Sentenza del 15/09/2020 n. 4041 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 166/2020 PROCESSO - PROVE - documenti - presunzione di conformità agli originali delle copie non disconosciute - specificità del disconoscimento - necessità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto esattoriale per mancata prova della notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento). L'appellante ha prodotto copie che attestano la notifica; la resistente ha contestato la conformità delle copie agli originali senza però effettuare un disconoscimento specifico.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello. Ha ritenuto che le copie riprodotte (fotografiche/fotostatiche) fanno fede come gli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c. salvo disconoscimento espresso e specifico. Un disconoscimento generico non obbliga la controparte a depositare gli originali; solo contestazioni specifiche che rendano probabile la difformità impongono l'esibizione degli originali. Inoltre, l'avviso di accertamento presupposto non era stato impugnato e quindi era divenuto inoppugnabile; la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri. Essendo stata dimostrata la notifica mediante copie/avvisi di ricevimento e non essendovi disconoscimento specifico, il gravame è stato accolto. Spese compensate.
Norme richiamate
"le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"
La norma equipara le copie fotografiche/fotostatiche all'originale a condizione che non siano disconosciute espressamente; il disconoscimento deve essere specifico e idoneo a far ritenere probabile la difformità.
Cass. ord. 13.04.2018 n. 9219 / Cass. 31.10.2017 n. 25995
La giurisprudenza afferma che la cartella esattoriale fondata su un avviso di accertamento non impugnato può essere censurata solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti divenuti inoppugnabili.
Cass. civ. 1.7.2014 n. 14893
La giurisprudenza ha precisato che il disconoscimento delle copie deve essere specifico e determinato (non bastano formule generiche) per contestare autenticità o conformità.
Cass. 15.07.2014 n. 16188
Conferma che la cartella contenente una pretesa chiara e non condizionata è qualificabile alla stregua di un avviso di accertamento e che, se non impugnata, diventa inoppugnabile.
Massime di principio
- Le copie fotostatiche o fotografiche prodotte in giudizio fanno prova come gli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c. salvo disconoscimento espresso e specifico della parte contro cui sono prodotte.
- Un disconoscimento generico delle copie (es. "si contestano i documenti") non è sufficiente; occorre indicare motivi concreti che rendano plausibile la difformità rispetto all'originale per imporre il deposito degli originali.
- Se l'atto presupposto (es. avviso di accertamento) non è stato autonomamente impugnato e la notifica di esso è provata, la sua validità non può essere messa in discussione nell'impugnativa della successiva cartella: si possono dedurre solo vizi propri della cartella.
- La produzione degli avvisi di ricevimento e delle copie delle relata di notifica è generalmente idonea a provare l'avvenuta notifica tramite posta.
- In situazioni analoghe, il difensore della parte che contesta copie deve formulare un disconoscimento specifico e motivato (es.: incongruenze formali, firme sospette, elementi che rendono probabile la contraffazione) per ottenere l'esibizione degli originali.
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