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Sentenza

Sentenza del 15/09/2020 n. 4044 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 163/2020 IMPOSTA DI REGISTRO - Tassazione per enunciazione - Contratto di prestazione d'opera intellettuale - Autonomia dei singoli negozi - Art. 22 del d.p.r. n. 131 del 1986 - Tassazione dei singoli atti enunciati - Applicabilità - Richiamo nell'atto al negozio realizzato in forma scritta o orale - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'annullamento in primo grado dell'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla registrazione di un decreto ingiuntivo. L'Ufficio aveva tassato il decreto ingiuntivo (imposta fissa €200) e aveva applicato un'ulteriore imposta fissa (€200) in relazione all'enunciazione, nel ricorso monitorio, del contratto/rapporti di prestazione d'opera intellettuale (documentati da fatture) che costituivano la base del credito. L'Agenzia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 131/1986 (principio di autonomia dei singoli negozi), le disposizioni enunciate in un atto soggetto a registrazione sono anch'esse soggette a imposta di registro.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la tassazione del decreto ingiuntivo e l'applicazione dell'imposta anche al contratto di prestazione d'opera intellettuale enunciato nel ricorso (soggetto autonomamente a imposta), in linea con l'art. 22 DPR 131/1986 e la consolidata giurisprudenza della Cassazione. Ha escluso profili di prescrizione/decadenza avverso la tassazione dell'atto enunciato, stabilendo che il termine va calcolato rispetto all'atto che contiene l'enunciazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 22

    Stabilisce il principio per cui, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati tra le stesse parti, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate (autonomia dei singoli negozi).

  • Cassazione, sent. n. 4096/2012

    Conferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale enunciato in un decreto ingiuntivo è soggetto a registrazione.

  • Cassazione, sent. n. 22230/2015

    Riafferma il principio di autonomia dei negozi e l'applicabilità dell'art. 22 a enunciazioni in atti giudiziali.

  • Cassazione, sent. n. 32516/2019

    Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'assoggettamento a imposta degli atti/contratti enunciati nel provvedimento giudiziale.

Massime di principio

  • Se un atto soggetto a registrazione (es. decreto ingiuntivo) enuncia contratti, fatture o rapporti tra le stesse parti, tali negozi enunciati vanno considerati autonomi e soggetti a imposta di registro ai sensi dell'art. 22 DPR 131/1986.
  • L'enunciazione può riguardare atti scritti (fatture, parcelle) o contratti verbali: la natura scritta dell'atto enunciante rende tassabile anche il rapporto non registrato.
  • La prescrizione o decadenza dell'imposta sul negozio enunciato si valuta rispetto alla data dell'atto che contiene l'enunciazione (data in cui l'Amministrazione viene a conoscenza), non rispetto alla data del negozio originario.
  • Per evitare una doppia imposizione legittima è necessario verificare se il negozio enunciato sia già stato antecedentemente registrato; se già registrato, l'ulteriore tassazione per enunciazione non dovrebbe applicarsi.
  • In un contenzioso il contribuente può contestare la tassazione dimostrando che l'enunciazione non costituisce un negozio autonomo rilevante ai fini dell'imposta o che il negozio enunciato è già stato soggetto ad imposta in precedenza.

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