Sentenza del 15/09/2020 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato per l'anno 2012 la deduzione di costi relativi a fatture emesse dall'Associazione Sportiva "xxx", ritenute operate da un soggetto inesistente e quindi relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Dallo spesometro risultavano fatture per complessivi 19.360 euro (16.000 imponibile + 3.360 IVA). La società ha presentato dichiarazioni integrative indicando un maggior imponibile di 9.680 euro (metà dell'importo ritenuto dall'Ufficio) e non ha fornito nei termini la documentazione richiesta sull'operatività e sui rapporti con "xxx". L'Ufficio ha rettificato i redditi societari e del socio (imputazione di maggior reddito di partecipazione) e ha irrogato sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la società avesse dimostrato, producendo lo "spesometro completo", una duplicazione delle fatture e che le operazioni con "xxx" fossero solo 10 per 8.000 euro, già sanate con le integrative. In appello l'Agenzia ha impugnato la sentenza; la Corte d'appello ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito elementi idonei a presumere l'inesistenza dell'Associazione (cessazione attività, mancati versamenti e dichiarazioni, mancata iscrizione REA/FIP/CONI) e che i contribuente non avessero prodotto nei termini la documentazione richiesta per dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni né gli elementi necessari a verificare la presunta duplicazione o un malfunzionamento del software. Pertanto l'appello dell'Agenzia è stato accolto, sono confermati gli avvisi di accertamento nei confronti della società e del socio e le parti ricorrenti sono condannate a rifondere le spese di lite (3.000 euro).
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000 (art. 8 e art. 2)
Richiamate per la segnalazione all'Autorità giudiziaria dei soggetti coinvolti per ipotesi di reato legate all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti; ciò non sostituisce l'azione dell'Ufficio tributario che può operare la rettifica ai fini fiscali, ma costituisce elemento informativo nelle verifiche.
d.P.R. 917/1986 (art. 5)
Utilizzato per l'imputazione ai soci delle maggiori componenti di reddito accertate a livello di società (regole di imputazione del reddito delle società di persone).
D.P.R. 600/1973 (art. 39, comma 1, lett. d)
Norma ordinaria richiamata dall'Ufficio per la rettifica dei redditi d'impresa in caso di costi ritenuti indeducibili per inesistenza dell'operazione; l'Ufficio ha agito secondo questa norma e non in base alla disciplina speciale citata dai contribuenti.
legge 537/1993 (art. 14)
Richiamata nella discussione ma non applicata dall'Ufficio; l'art.14 disciplina specifiche modalità di accertamento in presenza di reati fiscali, ma nel caso l'Ufficio si è avvalso della normale procedura di rettifica dei redditi.
d.lgs. 546/1992 (art. 15, comma 1)
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese di lite in favore dell'Amministrazione finanziaria.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. Civ. 9363/2015 e altre)
Principio richiamato: quando l'Ufficio dimostra che la fattura proviene da un soggetto 'cartiera' o da un emittente sospetto, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza della prestazione; la sola produzione della fattura o delle scritture non basta se non supportata da elementi probatori dell'effettiva esecuzione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale produce elementi concreti che fanno presumere che il fornitore sia cessato, non abbia versato imposte o non sia iscritto negli elenchi di settore, il carico probatorio si sposta sul contribuente che deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, prove di pubblicità, pagamenti, documentazione operativa).
- La presentazione di dichiarazioni integrative che riconoscono una parte dell'addebito può essere considerata un'ammissione parziale e limita la possibilità di contestare integralmente l'accertamento; riduce l'oggetto controverso.
- La mera produzione in giudizio di uno 'spesometro' o documenti non previamente forniti all'Ufficio può essere insufficiente se dal comportamento processuale emerge che la documentazione è stata richiesta ripetutamente e non esibita in fase istruttoria: il contribuente deve mettere l'Ufficio nelle condizioni di verificare le presunte irregolarità.
- Le asserzioni circa malfunzionamenti del software dell'Amministrazione richiedono prove indipendenti (provvedimenti ufficiali dell'Agenzia, note tecniche, contenziosi analoghi) e non si risolvono in mere affermazioni in atti difensivi.
- L'Ufficio ha l'onere iniziale di fornire elementi idonei a fondare la presunzione di inesistenza dell'operazione; se ciò è dimostrato con circostanze gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire elementi contrari robusti per vincere l'accertamento.
- In fase processuale è fondamentale conservare e produrre contratti, evidenze di attività svolte (esposizione logo, materiale pubblicitario, fotografie, report eventi), registrazioni contabili dettagliate e prove di pagamento per dimostrare la genuinità delle operazioni di sponsorizzazione/pubblicità.
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