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Sentenza

Sentenza del 15/09/2020 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha contestato per l'anno 2012 la deduzione di costi relativi a fatture emesse dall'Associazione Sportiva "xxx", ritenute operate da un soggetto inesistente e quindi relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Dallo spesometro risultavano fatture per complessivi 19.360 euro (16.000 imponibile + 3.360 IVA). La società ha presentato dichiarazioni integrative indicando un maggior imponibile di 9.680 euro (metà dell'importo ritenuto dall'Ufficio) e non ha fornito nei termini la documentazione richiesta sull'operatività e sui rapporti con "xxx". L'Ufficio ha rettificato i redditi societari e del socio (imputazione di maggior reddito di partecipazione) e ha irrogato sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la società avesse dimostrato, producendo lo "spesometro completo", una duplicazione delle fatture e che le operazioni con "xxx" fossero solo 10 per 8.000 euro, già sanate con le integrative. In appello l'Agenzia ha impugnato la sentenza; la Corte d'appello ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito elementi idonei a presumere l'inesistenza dell'Associazione (cessazione attività, mancati versamenti e dichiarazioni, mancata iscrizione REA/FIP/CONI) e che i contribuente non avessero prodotto nei termini la documentazione richiesta per dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni né gli elementi necessari a verificare la presunta duplicazione o un malfunzionamento del software. Pertanto l'appello dell'Agenzia è stato accolto, sono confermati gli avvisi di accertamento nei confronti della società e del socio e le parti ricorrenti sono condannate a rifondere le spese di lite (3.000 euro).

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000 (art. 8 e art. 2)

    Richiamate per la segnalazione all'Autorità giudiziaria dei soggetti coinvolti per ipotesi di reato legate all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti; ciò non sostituisce l'azione dell'Ufficio tributario che può operare la rettifica ai fini fiscali, ma costituisce elemento informativo nelle verifiche.

  • d.P.R. 917/1986 (art. 5)

    Utilizzato per l'imputazione ai soci delle maggiori componenti di reddito accertate a livello di società (regole di imputazione del reddito delle società di persone).

  • D.P.R. 600/1973 (art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma ordinaria richiamata dall'Ufficio per la rettifica dei redditi d'impresa in caso di costi ritenuti indeducibili per inesistenza dell'operazione; l'Ufficio ha agito secondo questa norma e non in base alla disciplina speciale citata dai contribuenti.

  • legge 537/1993 (art. 14)

    Richiamata nella discussione ma non applicata dall'Ufficio; l'art.14 disciplina specifiche modalità di accertamento in presenza di reati fiscali, ma nel caso l'Ufficio si è avvalso della normale procedura di rettifica dei redditi.

  • d.lgs. 546/1992 (art. 15, comma 1)

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese di lite in favore dell'Amministrazione finanziaria.

  • Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. Civ. 9363/2015 e altre)

    Principio richiamato: quando l'Ufficio dimostra che la fattura proviene da un soggetto 'cartiera' o da un emittente sospetto, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza della prestazione; la sola produzione della fattura o delle scritture non basta se non supportata da elementi probatori dell'effettiva esecuzione.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale produce elementi concreti che fanno presumere che il fornitore sia cessato, non abbia versato imposte o non sia iscritto negli elenchi di settore, il carico probatorio si sposta sul contribuente che deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, prove di pubblicità, pagamenti, documentazione operativa).
  • La presentazione di dichiarazioni integrative che riconoscono una parte dell'addebito può essere considerata un'ammissione parziale e limita la possibilità di contestare integralmente l'accertamento; riduce l'oggetto controverso.
  • La mera produzione in giudizio di uno 'spesometro' o documenti non previamente forniti all'Ufficio può essere insufficiente se dal comportamento processuale emerge che la documentazione è stata richiesta ripetutamente e non esibita in fase istruttoria: il contribuente deve mettere l'Ufficio nelle condizioni di verificare le presunte irregolarità.
  • Le asserzioni circa malfunzionamenti del software dell'Amministrazione richiedono prove indipendenti (provvedimenti ufficiali dell'Agenzia, note tecniche, contenziosi analoghi) e non si risolvono in mere affermazioni in atti difensivi.
  • L'Ufficio ha l'onere iniziale di fornire elementi idonei a fondare la presunzione di inesistenza dell'operazione; se ciò è dimostrato con circostanze gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire elementi contrari robusti per vincere l'accertamento.
  • In fase processuale è fondamentale conservare e produrre contratti, evidenze di attività svolte (esposizione logo, materiale pubblicitario, fotografie, report eventi), registrazioni contabili dettagliate e prove di pagamento per dimostrare la genuinità delle operazioni di sponsorizzazione/pubblicità.

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