Sentenza del 15/09/2020 n. 4063 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 60/2020 - Contenzioso Tributario - Spese Giudiziali - Regolamento delle spese - Compensazione - Limiti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per tassa auto 2011 (cartella notificata 24-28/9/2017). Il contribuente eccepiva la prescrizione: l'accertamento risaliva al 16/05/2014 e il termine triennale si sarebbe estinto il 16/05/2017. In primo grado la CTP di Napoli ha accolto il ricorso per prescrizione ma ha compensato le spese. Il contribuente ha quindi proposto appello avverso la compensazione delle spese, sostenendo che, essendo stato integralmente accolto sul punto della prescrizione, la compensazione non fosse corretta senza specifiche e gravi ragioni motivate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente ritenendo che la compensazione delle spese non fosse adeguatamente motivata. Richiamando la normativa e la giurisprudenza, il collegio ha affermato che la regola è la soccombenza e che la compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso di credito prescritto non emergono ragioni tali da giustificare la compensazione; anzi il principio di causalità ritiene l'Amministrazione responsabile per la notifica di atti prescritti. Di conseguenza l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 500,00, con distrazione in favore del difensore del contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 15, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. 156/2015, art. 9, comma 1)
Nel rito tributario il principio base di liquidazione delle spese è la soccombenza: la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese. La compensazione delle spese è derogatoria e ammissibile solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate.
Cassazione civile, sentenza 12/01/2017, n. 591
Stabilisce che la compensazione delle spese nel giudizio tributario richiede adeguata motivazione, poiché la regola generale è la soccombenza; la compensazione è ammessa solo nei casi indicati dalla norma.
Cassazione, ordinanza n. 8272/2020
Ribadisce che la regola della soccombenza può essere derogata solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni e conferma l'orientamento restrittivo sulla compensazione delle spese in materia tributaria.
Cassazione civile, ordinanza n. 6614/2018
Afferma il principio di causalità: quando la notifica di un atto prescrittivo deriva da colpa organizzativa dell'Amministrazione, la parte che ha subito l'atto (contribuente) può ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario prevale il principio della soccombenza: chi perde paga le spese. La compensazione è eccezionale e richiede motivazione specifica.
- La semplice eccezione di prescrizione e il conseguente accoglimento del ricorso non giustificano di per sé la compensazione delle spese: l'Amministrazione, che ha notificato un atto ormai prescritto, è generalmente ritenuta causa dell'azione giudiziaria e quindi soccombente.
- La compensazione delle spese può essere ammessa solo se sussiste soccombenza reciproca o se il giudice individua gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate; senza tali ragioni la compensazione va esclusa e le spese vanno alla parte vittoriosa.
- In situazioni analoghe il contribuente che ottiene l'annullamento dell'atto per prescrizione può ragionevolmente richiedere e aspettarsi la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese; l'Amministrazione deve fornire motivazione convincente per ottenere la compensazione.
- I giudici di merito e la Corte devono attenersi alla giurisprudenza della Cassazione: ogni deroga al criterio della soccombenza richiede motivazione puntuale e l'indicazione delle ragioni gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione.
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