Sentenza del 15/09/2020 n. 1910 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'atto di irrogazione di un ulteriore contributo unificato pari all'importo già versato (sanzione pari a €2.072,00 sommata al contributo unificato di €1.036,00 versato tardivamente), conseguente al rigetto del ricorso della contribuente da parte della Corte di Cassazione (ord. n. 28004/2017). Lamentava in particolare l'illegittimità della misura per vizi di forma nella fase di riscossione, sostenendo che l'atto prodromico doveva essere notificato al domicilio eletto presso il difensore e che la segreteria avrebbe dovuto liquidare gli importi seguendo un diverso iter.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza della C.T.P. di Milano che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater L. 228/2012, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo sorge ipso iure al deposito del provvedimento di rigetto dell'impugnazione, senza che sia necessaria una precedente «accertazione» amministrativa; l'atto di riscossione appartiene alla fase amministrativa successiva e non è vincolato all'elezione di domicilio compiuta nel processo. Pertanto la notifica del provvedimento di irrogazione direttamente al contribuente è stata considerata corretta. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in €1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 228/2012, art. 13 co. 1-quater
"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"
La norma crea un obbligo automatico (ipso iure) di versamento del doppio del contributo unificato al deposito del provvedimento di rigetto; non richiede una autonoma attività amministrativa di accertamento prima dell'imposizione.
D.Lgs. 472/1997, art. 16 co. 2
"L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità"
La disposizione prescrive gli elementi essenziali dell'atto di contestazione nella fase amministrativa; tuttavia la decisione ha distinto la fase processuale (che fa sorgere l'obbligo di versamento) dalla successiva fase amministrativa di riscossione, ritenendo che l'automaticità prevista dall'art. 13 non esiga una notificazione preventiva nella stessa modalità della contestazione iniziale.
Massime di principio
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 co.1-quater L. 228/2012 nasce automaticamente al deposito del provvedimento che respinge l'impugnazione; non occorre un provvedimento amministrativo aggiuntivo che 'accerti' il presupposto.
- La qualificazione dell'obbligo come effetto ipso iure del provvedimento giudiziale separa nettamente la fase processuale (accertamento del rigetto) dalla successiva fase amministrativa di riscossione: la notifica relativa alla riscossione non è necessariamente vincolata all'elezione di domicilio fatta in sede di contenzioso.
- I profili di difesa relativi a vizi di notifica o di forma dell'atto di riscossione devono essere solitamente fatti valere nella sede della procedura di riscossione (o con i rimedi che la legge mette a disposizione contro l'atto di riscossione), e non possono impedire in radice l'automatismo previsto dall'art. 13.
- Se si contesta la correttezza formale della notifica amministrativa (es. mancata indicazione degli elementi richiesti dall'art.16 D.Lgs.472/1997), è opportuno proporre prontamente i rimedi previsti (impugnazione dell'atto di riscossione, opposizione all'esecuzione) perché tali censure sono valutate nella fase amministrativa/di riscossione.
- Per i contribuenti, mantenere aggiornati gli indirizzi per la notifica e considerare l'adozione di misure cautelari o di impugnazione immediate in caso di riscossione può evitare il venir meno di tutele difensive efficaci nella fase esecutiva.
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