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Sentenza

Sentenza del 15/09/2020 n. 4061 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 188/2020 IMPOSTA DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA - Avviso di rettifica - Divergenza nella qualificazione del bene immobile - Rilevanza del dato catastale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per TARI anno 2016 (omessa o infedele denuncia) con richiesta di annullamento; il primo grado (CTP di Caserta) aveva accolto il ricorso con compensazione delle spese. Con l'appello il ricorrente impugnava la regolamentazione delle spese chiedendo la liquidazione a favore del proprio difensore e la distrazione in suo favore.

La decisione

Il giudice d'appello, dopo richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018 sull'art. 92 c.p.c. e il relativo effetto retroattivo, ha ritenuto che nel caso concreto non sussistessero le ragioni gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione delle spese. In parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appello è stato accolto: il Comune è stato condannato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 300,00 per il primo grado ed Euro 250,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 92 cod. proc. civ.

    La disposizione, nella parte che prima limitava la compensazione, è stata dichiarata parzialmente incostituzionale; il giudice può compensare le spese parzialmente o per intero anche per altre gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate in precedenza

  • Sentenza Corte costituzionale n. 77/2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art. 92 c.p.c.; la pronuncia ha effetto retroattivo e modifica il quadro interpretativo sulla possibilità di compensazione delle spese

  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162

    Riferimento alla modifica normativa che aveva ristretto la possibilità di compensazione; la Corte costituzionale ha ridimensionato tale limitazione con effetti retroattivi

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 il giudice valuta la compensazione delle spese con riferimento alla nuova situazione normativa: la compensazione non è più limitata solo ai casi di assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, ma può essere disposta anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.
  • La compensazione delle spese non è automatica: se non sussistono gravi ed eccezionali ragioni il giudice deve liquidare le spese a favore della parte vittoriosa.
  • In controversie di modesto valore o con impegno professionale limitato la liquidazione delle spese può essere contenuta (es. importi simbolici) e motivata con riferimento al valore della controversia e al lavoro svolto.
  • La disposizione della distrazione a favore del difensore anticipatario è utilizzabile per assicurare il pagamento delle spese liquidate alla parte vittoriosa.
  • La pronuncia costituzionale ha efficacia retroattiva: anche decisioni e ricorsi anteriori alla sentenza della Corte devono essere valutati secondo il nuovo quadro interpretativo in materia di spese processuali.

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