Sentenza del 15/09/2020 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Diniego di rimborso -dichiarazione IVA omessa - effettività del credito - spettanza del rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Diniego del rimborso IVA per anno d'imposta 2014 (importo richiesto €4.443,00, quale minor credito IVA del triennio 2012-2014) motivato dall'Ufficio con il fatto che la dichiarazione IVA era stata presentata tardivamente (22/01/2016) oltre il termine utile e quindi considerata omessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 8 del DPR 322/1998. L'Ufficio ha inoltre rilevato l'impossibilità, sulla base della documentazione prodotta, di effettuare un compiuto esame delle operazioni che avrebbero determinato il credito e ha richiamato la reiterata abitudine della contribuente a presentare dichiarazioni in ritardo.
La decisione
In primo grado la CTP di Genova ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso del credito IVA di €4.443,00 e ordinandone il pagamento dall'Agenzia delle Entrate oltre agli interessi legali, con compensazione delle spese. L'Agenzia ha proposto appello; la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la presentazione tardiva della dichiarazione non pregiudichi il diritto al rimborso quando l'effettività del credito sia riscontrabile dalla documentazione contabile (registri IVA e liquidazioni periodiche). La CTR ha quindi confermato il diritto della ricorrente al rimborso (con riferimento anche al fatto che la parte prevalente del credito era maturata in anni anteriori non contestati dall'Ufficio) e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
DPR 322/1998
L'Ufficio ha invocato tali disposizioni per considerare omessa la dichiarazione presentata oltre i termini; la Commissione però ha interpretato che la qualificazione formale di 'omessa' della dichiarazione non esclude in assoluto il diritto al rimborso se l'effettività del credito può essere verificata con altra documentazione contabile.
D.lgs. 546/1992
Norma richiamata per l'istituto del reclamo/mediazione amministrativa; l'Ufficio ha respinto il reclamo della contribuente, ma la Commissione ha ritenuto che in sede di conciliazione l'Amministrazione avrebbe potuto richiedere documentazione integrativa per verificare il credito.
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare 34/2012 e Circolare 21/2013
Richiamate dalla contribuente per mostrare che l'Ufficio aveva già riconosciuto crediti IVA relativi ad anni anteriori e per sostenere che l'esito favorevole in relazione ad anni pre-2010 supporta la fondatezza del credito richiesto.
Massime di principio
- La presentazione tardiva o l'annotazione formale di 'omessa' della dichiarazione IVA non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso; il criterio decisivo è la possibilità per l'Amministrazione di verificare l'effettività del credito tramite documentazione contabile.
- Il contribuente deve essere messo in condizione di dimostrare il credito mediante registri IVA, liquidazioni periodiche e altra documentazione contabile rilevante; la produzione di tali documenti può sostituire la dichiarazione tardiva ai fini del rimborso.
- Se la parte principale del credito deriva da anni anteriori non contestati dall'Ufficio (o già riconosciuti), ciò rafforza la prova della spettanza del rimborso per gli anni successivi.
- In sede amministrativa di reclamo/conciliativa l'Ufficio dovrebbe richiedere e valutare la documentazione integrativa prima di negare il rimborso per omissione formale della dichiarazione.
- La reiterazione di dichiarazioni tardive può essere considerata un elemento a sfavore del contribuente ma non è di per sé determinante se l'effettività del credito risulta documentata.
- In caso di accertamento favorevole al contribuente il rimborso è dovuto con gli interessi legali; le spese di giudizio possono essere compensate dalla Commissione secondo valutazione discrezionale.
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