Cassazione Penale, Sentenza n. 7461/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, lamentando: (1) errata applicazione della normativa sulla bancarotta documentale perché la Corte avrebbe dedotto il dolo dal solo fatto di essere amministratore, senza provare che l'irregolare tenuta delle scritture fosse finalizzata a pregiudicare i creditori o a rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale; (2) errata qualificazione di atti patrimoniali come distrattivi, sostenendo che €5.738,11 sarebbero stati effettivamente impiegati per pagamenti a dipendenti e che alcune fatture e cessioni fossero compensazioni legittime, mancando il dolo necessario per la bancarotta fraudolenta e configurandosi al massimo la bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che vige il principio della "doppia conforme" (motivazioni dei due gradi vanno valutate congiuntamente) e che il controllo in sede di legittimità è limitato alle omissioni o al manifesto travisamento della prova. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha richiamato che per l'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture è richiesto il dolo generico (intenzionale) che può essere desunto per via logico-presuntiva dalla totalità degli elementi, in particolare quando l'irregolarità è funzionale a occultare attività distrattive. La Corte ha ritenuto provata la finalità fraudolenta alla luce delle modalità distrattive, delle annotazioni anomale (giroconti e compensazioni) e della circostanza che Bucari aveva assunto la carica in una società già in crisi. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte ha confermato che il dolo generico non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo tipico di recare danno ai creditori, ma la consapevolezza dell'incidenza dell'atto sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale; ha ritenuto dimostrati prelievi dal conto cassa senza effettivi pagamenti e vendite senza corrispettivo in epoca di crisi, indizi di distrazione e dolo. Di conseguenza è stata confermata la condanna (pena di anni tre di reclusione, con pene accessorie e spese processuali nella sentenza di merito) e ordinato il pagamento delle spese processuali per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2
bancarotta fraudolenta documentale
La fattispecie di bancarotta per irregolare tenuta delle scritture richiede il dolo generico (intenzionale) che può essere desunto con ragionamenti logico-inferenziali soprattutto quando l'irregolarità appare funzionale a occultare attività distrattive
La bancarotta semplice implica un diverso profilo soggettivo (meno grave): la mera negligenza nella tenuta delle scritture può configurare bancarotta semplice se manca la consapevolezza o volontà di ostacolare la ricostruzione patrimoniale
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
motivi di ricorso per vizio di motivazione
In presenza di motivazione conforme nei due gradi (doppia conforme), la censura in Cassazione è limitata: rilevabili solo omissioni nell'esame di temi probatori decisivi o manifesto travisamento della prova
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta documentale non si desume automaticamente dal ruolo di amministratore: occorre provare il dolo generico, che tuttavia può essere logicamente inferito quando l'irregolarità contabile è funzionale a occultare distrazioni patrimoniali.
- Per la bancarotta patrimoniale il dolo generico non richiede necessariamente la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento esplicito di danneggiare i creditori, ma la consapevolezza che l'atto distrattivo incide negativamente sulle possibilità di soddisfacimento dei creditori.
- Operazioni di entità minima, isolate o effettuate quando la società era in bonis possono non integrare la fraudolenza e restare nella bancarotta semplice; viceversa, prelievi non giustificati, vendite senza corrispettivo e una sequenza di atti depauperativi in fase di crisi costituiscono indici forti di distrazione e dolo.
- In procedimenti con sentenze conformi in primo e secondo grado, il riesame in Cassazione è molto limitato: le critiche devono mirare a omissioni o travisamenti probatori rilevanti, non a una diversa lettura plausibile degli stessi fatti.
- Prassi consigliata per amministratori e difesa: conservare documentazione chiara e corrispettivi delle operazioni, giustificare pagamenti a dipendenti e compensazioni, evitare annotazioni anomale (giroconti non documentati) e mantenere contabilità regolare per poter escludere inferenze di dolo fraudolento.
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