Cassazione Penale, Ordinanza n. 02968/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Imperia ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., dunque all'esito di applicazione della pena su richiesta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma nel testo dell'ordinanza non sono indicati i contenuti specifici del motivo di impugnazione. La Corte dà atto della successiva rinuncia al ricorso; per tale ragione dichiara l'inammissibilità del gravame e applica le conseguenze economiche previste, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata risulta emessa nell'ambito del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Richiamato come base normativa del provvedimento di primo grado definito con rito applicativo della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo le determinazioni della Corte.
- In presenza di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione resta soggetto alle ordinarie regole di ammissibilità e può essere definito senza esame del merito se interviene rinuncia.
Come è indicizzato
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