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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21121/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo due motivi: con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p.; con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, sempre sotto il profilo del vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto generico, perché fondato su deduzioni astratte e prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle difese. Il secondo motivo è stato ritenuto indeducibile perché attinente al trattamento punitivo, anch'esso sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la norma incriminatrice della ricettazione per affermare che la doglianza sull'elemento soggettivo era generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso che contesti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno della censura; deduzioni meramente astratte o generiche non sono sufficienti.
  • La motivazione di merito sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene può ritenersi immune da censure quando dia conto del possesso del bene e delle anomalie oggettive rilevate, trattandosi di elementi valorizzabili ai fini dell'elemento soggettivo della ricettazione.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvano in contestazioni non specifiche a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla pena applicata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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