Sentenza n. 4830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 13205/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere dopo l'ammissione della società al contributo per le emittenti radiofoniche relativo all'anno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione aveva escluso la società dalle graduatorie delle emittenti radiofoniche commerciali ammesse al contributo per il 2024, ritenendo insussistente il requisito minimo di due dipendenti, di cui almeno un giornalista, previsto dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017. In particolare, la giornalista dipendente era risultata assente senza giustificazione per 104 giorni nell'anno 2022; secondo il Ministero, tali assenze non potevano essere computate ai fini del requisito occupazionale. Il TAR, accogliendo la domanda cautelare ai fini del riesame, aveva determinato il successivo riesame amministrativo e l'ammissione della società al contributo, dichiarando poi cessata la materia del contendere. Il Ministero ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 83 c.p.a., dell'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 e dell'art. 4, comma 2, del d.m. 20 ottobre 2017. Ha sostenuto che l'ammissione fosse stata adottata in mera esecuzione dell'ordinanza cautelare, senza autonomo esercizio del potere amministrativo, e che pertanto non sussistessero i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa della società, rilevando che le assenze ingiustificate non potessero essere conteggiate ai fini del requisito occupazionale. La società appellata non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento di ammissione del 15 maggio 2025 era stato adottato espressamente in esecuzione dell'ordinanza cautelare di riesame e non costituiva l'esito di un autonomo procedimento amministrativo. L'ulteriore interlocuzione con la società non aveva comportato la valutazione di elementi nuovi: la documentazione richiamata nel provvedimento era già nella disponibilità dell'amministrazione. Inoltre, l'ammissione rappresentava l'esito obbligato dell'ordinanza cautelare, nei limiti in cui questa consentiva di considerare le ore effettivamente lavorate soltanto per dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà o a tempo parziale, fattispecie non riferibile alla dipendente interessata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima l'esclusione. Il requisito occupazionale deve essere valutato con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e all'orario contrattualmente previsto. Le assenze non retribuite riconducibili a istituti normativi o contrattuali non fanno venir meno il requisito; sono invece irrilevanti ai fini del computo le assenze ingiustificate, poiché attestano il mancato svolgimento dell'attività lavorativa minima richiesta dalla disciplina contributiva. Nel caso concreto, i 104 giorni di assenza ingiustificata della dipendente non potevano essere conteggiati. L'accordo di conciliazione sindacale del 5 febbraio 2024, con cui era stata prevista la retribuzione delle assenze, non modificava tale conclusione: non risultava che avesse eliminato il carattere ingiustificato delle assenze e la sua prossimità temporale alla domanda di contributo induceva a ravvisare un tentativo di sanare fittiziamente il requisito. L'operazione doveva essere trattata, ai fini della disciplina, come una riduzione concordata dell'orario assimilabile al lavoro a tempo parziale; poiché la dipendente era l'unica giornalista, il requisito minimo non risultava raggiunto. Il ricorso di primo grado è stato quindi respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per il contegno non oppositivo della società.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
"sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche (…) che abbiano un numero di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali"; per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e a tempo parziale "si deve tener conto della percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate".
Il requisito occupazionale va riferito alla costituzione e allo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato secondo l'orario contrattuale. Le assenze non retribuite previste dalla disciplina normativa o contrattuale non fanno venir meno il requisito, mentre le assenze ingiustificate non possono essere conteggiate. Un accordo volto a simulare l'orario contrattuale o a sanare fittiziamente il requisito comporta l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale.
art. 4, comma 2, d.P.R. n. 146/2016
"sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche (…) che abbiano un numero di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali".
La disposizione è richiamata quale base del requisito occupazionale applicato dall'amministrazione.
art. 4, comma 2, d.m. 20 ottobre 2017
È richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in appello; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.
La norma è richiamata nell'appello in relazione all'ordinanza cautelare e ai suoi effetti; il Collegio ritiene che l'ammissione adottata in esecuzione dell'ordinanza non determini, da sola, la cessazione della materia del contendere.
La norma è richiamata nell'appello, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo della decisione.
Massime di principio
- Un provvedimento favorevole adottato dall'amministrazione durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere solo se è frutto di un autonomo esercizio del potere amministrativo e realizza integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente; non produce tale effetto quando è adottato in doverosa esecuzione di un'ordinanza cautelare o di una pronuncia giurisdizionale.
- Ai fini del requisito occupazionale previsto per l'accesso a contributi pubblici, il numero minimo di dipendenti deve essere valutato con riferimento alla costituzione e allo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato secondo l'orario contrattualmente previsto, non sulla base delle sole ore di presenza effettiva.
- Le assenze non retribuite conformi a specifici istituti normativi o contrattuali non fanno venir meno il requisito occupazionale; al contrario, le assenze ingiustificate, in quanto incompatibili con lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa minima richiesta, non possono essere computate.
- Quando un accordo tra datore di lavoro e dipendente, stipulato in prossimità della domanda di contributo, mira a neutralizzare retroattivamente assenze ingiustificate e a simulare il mantenimento dell'orario contrattuale, la situazione deve essere valutata secondo la disciplina del lavoro a tempo parziale, con conseguente computo proporzionale dell'impegno lavorativo e possibile mancato raggiungimento del requisito occupazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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