Cassazione Penale, Sentenza n. 14458/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova per tre motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio e delle norme sugli atti camerali (art. 464-octies e art. 178 cod. proc. pen.), sostenendo che la revoca sia avvenuta "a sorpresa" senza adeguata udienza; 2) errata qualificazione delle condotte ascritte come gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni (richiama artt. 168 quater e 168 bis, co.3 cod. pen.), lamentando che l'interruzione del percorso era legata a una richiesta di trasferimento lavorativo rigettata per carenza documentale; 3) violazione dell'art. 464-octies quanto alla destinazione del giudizio, sostenendo che il Gip avrebbe dovuto disporre la prosecuzione davanti al Giudice del dibattimento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sulla prima censura rileva che la revoca è stata adottata nell'ambito di una regolare udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., per cui non sussiste lesione del contraddittorio; sottolinea inoltre che la revoca per violazione della messa alla prova è sostanzialmente sovrapponibile all'esito negativo della stessa. Il secondo motivo è inammissibile nella sede di legittimità perché attiene a vizi motivazionali e l'art. 464-octies (terzo comma) consente impugnazione solo per violazione di legge. Il terzo motivo è infondato: quando la revoca diviene definitiva il procedimento riprende dal punto di sospensione e torna al Gip che ha emesso il decreto penale e, in assenza di richieste di riti alternativi, deve emettere il decreto di giudizio immediato (art. 464, comma 1). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 464-octies cod. proc. pen.
Regola la revoca della sospensione con messa alla prova per gravi o reiterate violazioni e stabilisce che l'ordinanza di revoca è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge; indica anche la ripresa del procedimento dal punto di sospensione quando la revoca diviene definitiva.
Disposizione sulle udienze camerali partecipate: il giudice può tenere udienza con la partecipazione delle parti in sede camerale; la Corte ha ritenuto che la revoca sia stata adottata nell'ambito di una regolare udienza ai sensi di questa norma, garantendo il contraddittorio.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per valutare l'esito della messa alla prova, ossia il comportamento dell'imputato e il rispetto delle prescrizioni; la Corte ne usa i parametri per affermare la sovrapponibilità tra esito negativo e revoca della sospensione.
art. 464, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che, in assenza di richieste di riti alternativi, il Gip che ha emesso il decreto penale debba emettere il decreto di giudizio immediato una volta che il procedimento riprende dopo la revoca o l'esito negativo della messa alla prova.
Riferita dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio; la Corte però ha richiamato l'art.127 per affermare la regolarità dell'udienza camerale e l'effettività del contraddittorio, respingendo la censura.
artt. 168-bis e 168-quater cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alle ragioni che, a suo avviso, avrebbero escluso la sussistenza di gravi e reiterate violazioni; la Corte ha però ritenuto che la critica sulle motivazioni sia questione di merito non sindacabile in Cassazione rispetto all'ordinanza di revoca impugnabile solo per violazione di legge.
Massime di principio
- La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova può essere disposta quando emergono gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni o il rifiuto di prestare attività di pubblica utilità; la valutazione è sostanzialmente sovrapponibile all'accertamento di esito negativo della messa alla prova.
- La decisione di revoca deve essere adottata nell'ambito di udienza camerale partecipata (art.127) per garantire il contraddittorio; l'assenza di comunicazioni formali non esonera il Giudice dall'obbligo di garantire la partecipazione delle parti.
- In sede di legittimità l'impugnazione dell'ordinanza di revoca ex art. 464-octies è limitata a profili di violazione di legge: le critiche che investono la valutazione motivazionale o di fatto sulla sussistenza delle violazioni non sono ammissibili in Cassazione.
- Quando la revoca diventa definitiva (o è accertato l'esito negativo della messa alla prova) il procedimento riprende dal momento in cui era sospeso e torna al Gip che ha emesso il decreto penale; in assenza di richieste di riti alternativi il Gip dovrà emettere il decreto di giudizio immediato.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; l'eventuale esonero deve essere specificamente giustificato.
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