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Sentenza

Sentenza del 12/03/2020 n. 7073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'origine doganale e conseguente recupero dazi e dazio antidumping su elementi di fissaggio (viti) importati con dichiarazioni del 25/03/2011 e 02/03/2011. L'Agenzia contestava che la merce provenisse da Taiwan (applicando dazio Paese terzo e dazio antidumping previsto dal Reg. CE 1890/2005), mentre CAD e F. sostenevano che i prodotti fossero divenuti originari delle Filippine per effetto di lavorazioni intermedie svolte in quel Paese (e quindi non assoggettabili alle stesse misure). Questioni giuridiche contestate: responsabilità solidale dello spedizioniere in rappresentanza indiretta; onere della prova sull'origine e sulla trasformazione sostanziale; applicabilità e corretta determinazione del dazio antidumping; ricorso alla cooperazione amministrativa e utilizzabilità di report OLAF e revoca dei Form A; esimente di buona fede prevista dall'art. 220 C.d.C.; possibilità di applicare aliquote agevolate solo per società nominate nel provvedimento antidumping e limiti in caso di triangolazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi di CAD e F., confermando le sentenze della CTR che avevano dato ragione all'Agenzia delle Dogane. La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'origine come taiwanese e l'assenza di trasformazione sostanziale nelle Filippine (anche sulla base delle indagini OLAF e della mancanza del 'salto' di voce doganale). Ha confermato la responsabilità solidale dello spedizioniere in caso di rappresentanza indiretta e ha escluso l'esimente di buona fede ai sensi dell'art. 220 C.d.C., ritenendo che l'errore derivasse da dichiarazioni false degli esportatori e non da un errore attivo delle autorità. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione del Reg. CE 1890/2005 (e delle proroghe) e ha escluso l'applicabilità delle aliquote calmierate a soggetti non espressamente nominati né in caso di triangolazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di giudizio (Euro 6.000 ciascuno più oneri).

Norme richiamate

  • art. 201 Codice Doganale (C.d.C.)

    Stabilisce la responsabilità di chi presenta la dichiarazione e di chi ha fornito dati determinanti per la mancata riscossione dei dazi; fonde la responsabilità sul dichiarante e su chi ha contribuito a dati inesatti.

  • art. 202 Codice Doganale (C.d.C.)

    Riferito dalla parte per sostenere minore responsabilità dello spedizioniere; la Corte ricorda che non si applica per negare la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, che resta previsto dall'assetto normativo.

  • art. 220 Codice Doganale (C.d.C.)

    Prevede l'esenzione dalla responsabilità per l'operatore in buona fede solo in casi tassativi (errore attribuibile ad autorità doganali, non riconoscibile dall'operatore diligente, rispetto delle prescrizioni). La Corte ha richiesto prova piena dei presupposti e l'ha esclusa nel caso di certificati falsi emessi dall'esportatore.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)

    ex artt. 22, 23, 24, 25 e ss. reg. UE 2913/1992 C.d.C. (richiamati nel testo)

    Fornisce le regole sull'origine, sulle dichiarazioni doganali e sulle responsabilità; la valutazione dell'origine e delle lavorazioni rientra nella verifica documentale e nell'accertamento probatorio delle autorità/giudici di merito.

  • Regolamento CE n. 2454/1993 (Disposizioni di applicazione del Codice doganale)

    art. 94 (commi 1 e 6) citati nel testo: "Il controllo a posteriori dei certificati di origine..." e "Qualora... il paese beneficiario d'esportazione effettua... le inchieste necessarie"

    Regola il controllo a posteriori dei certificati di origine e la cooperazione amministrativa. La Corte ha ritenuto che la cooperazione non fosse obbligatoria quando i Form A erano stati revocati e OLAF aveva già accertato l'origine taiwanese.

  • Regolamento (CE) n. 1890/2005

    Misura antidumping specifica sui medesimi elementi di fissaggio originari di alcuni Paesi (tra cui Taiwan). Applicata per il recupero dei dazi antidumping definitivi; la Corte ha confermato la sua corretta applicazione rispetto alle merci ritenute originarie di Taiwan.

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009

    Regolamento di base sull'antidumping; disciplina condizioni generali, durata delle misure e concetti come elusione/triangolazione; la Corte ha fatto riferimento all'art. 13 per distinguere elusione ed evasione.

  • Regolamento di esecuzione UE (4 gennaio 2012) (proroga)

    Proroga le misure antidumping previste dal Reg. 1890/2005; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per il periodo di efficacia prorogata.

  • D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.)

    Normativa nazionale collegata al Codice doganale comunitario che vincola all'obbligazione doganale tutti coloro coinvolti nell'operazione; usata per spiegare estensione della responsabilità.

  • D.Lgs. n. 374/1990

    art. 11 e art. 5-bis richiamati

    Norme procedurali in materia di accertamenti doganali e comunicazioni; contestazioni sull'omessa allegazione di documenti (OLAF) sono state ritenute non pregiudizievoli quando il contenuto sostanziale era noto.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (richiamato in dispositivo)

    Norma procedurale sul contributo unificato processuale; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento supplementare.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza indiretta lo spedizioniere è solidalmente responsabile dell'obbligazione doganale per la dichiarazione presentata e può liberarsi solo provando, con gli oneri e i requisiti dell'art. 220 C.d.C., la propria buona fede secondo i termini restrittivi previsti.
  • L'accertamento dell'origine e della trasformazione sostanziale è questione di fatto valutata dal giudice di merito; la mancanza del 'salto' di voce doganale (cambio delle prime cifre della classificazione NC) è un forte indicatore che non si sia verificata una lavorazione idonea a conferire origine preferenziale.
  • L'esimente per errore dell'autorità doganale è applicabile solo se l'errore è imputabile a comportamento attivo dell'autorità e tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dall'operatore diligente; non copre errori derivanti da certificati falsi forniti da terzi (fornitori/esportatori).
  • Le misure antidumping previste da specifici regolamenti si applicano alle importazioni certificate come originarie dei Paesi elencati; le aliquote agevolate sono applicabili solo alle società espressamente nominate nel provvedimento e generalmente richiedono importazione diretta dalla società beneficiaria.
  • La cooperazione amministrativa internazionale non è sempre obbligatoria: va attivata in presenza di dubbi fondati sull'autenticità del documento o quando le circostanze lo rendono necessario; se strumenti investigativi (es. OLAF) hanno già accertato la falsità o l'origine, l'amministrazione può procedere senza ulteriore richiesta formale.
  • Nel contenzioso tributario/doganale la Corte di legittimità sindaca la corretta applicazione del diritto ma non riforma la valutazione del merito fondata su valutazione delle prove, salvo specifici errori di diritto.
  • In caso di triangolazione usata per eludere dazi o misure antidumping, le autorità possono qualificare l'operazione come evasiva ed applicare i relativi recuperi, specie se manca prova di un collegamento economico giustificato o di una reale trasformazione economica.
  • Il diritto di difesa nel contraddittorio amministrativo richiede che il contribuente, in giudizio, indichi concretamente le ragioni che avrebbe addotto se fosse stato pienamente coinvolto; l'assenza di una replica documentata può rendere inammissibile la censura sulla carenza endoprocedimentale.

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