Sentenza del 12/03/2020 n. 7071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRES per l'anno 2004, con rettifica del reddito da Euro 84.586,00 a Euro 231.255,00, basata su indagini fiscali e bancarie. L'Agenzia aveva rilevato una redditivita netta anormalmente bassa rispetto alle imprese del medesimo distretto e la mancata prova che i prelievi in contante ricevuti dai soci corrispondevano a stipendi effettivamente pagati, deducendo utili extracontabili. La societa contestava la valutazione delle prove, la corretta applicazione delle presunzioni, la motivazione della sentenza e l'omesso esame di fatti decisivi, producendo un prospetto comparativo della redditivita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi prospettati dalla societa: la critica alla valutazione delle prove e alle presunzioni è stata qualificata come doglianza motivazionale o priva di autosufficienza documentale; il prospetto comparativo prodotto dalla societa è stato considerato di provenienza ignota e non idoneo a smentire le risultanze delle indagini; la CTR ha valutato correttamente la bassa redditivita e gli elementi indiziari relativi ai versamenti dei soci, che legittimavano l'accertamento induttivo. Sono state condannate le spese di legittimità e disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa rilevata.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 112, art. 115, art. 116, art. 360, art. 366 c.p.c.
Principi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valutazione della prova, motivazione e requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare e riprodurre gli atti e documenti fondamentali ai fini dell'autosufficienza del motivo.
Codice civile
art. 2697, art. 2727, art. 2728, art. 2729 c.c.
Norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio e l'uso di presunzioni semplici purché gravi e precise.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d), art. 32, comma 1, nn. 2) e 7)
Previsione dell'accertamento induttivo e degli strumenti di indagine bancari; la Corte ha confermato che il giudice puo fondare il convincimento anche su una sola presunzione semplice se grave e precisa e che le indagini bancarie legittimano presunzioni di ricavi non dichiarati o costi inesistenti.
L. n. 228 del 2012 e D.P.R. n. 115 del 2002
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norme sul contributo unificato supplementare in caso di impugnazioni integralmente rigettate; la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento da parte della società.
Costituzione
Richiamo ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha valutato il vizio di motivazione alla luce della giurisprudenza costituzionale, ritenendo non sussistente un vizio insanabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Norme sul processo tributario; richiamata nella doglianza sulla motivazione ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
D.Lgs. n. 146 del 1992 e L. n. 212 del 2000
art. 7 D.Lgs. 146/1992; art. 6, comma 4 L. 212/2000
Evozione non ritenuta pertinente dalla Corte rispetto alle censure sollevate; richiamate ma non decisive per il giudizio.
Massime di principio
- In accertamenti tributari basati su indagini bancarie, le risultanze finanziarie possono formare una presunzione semplice di ricavi non dichiarati o costi inesistenti se sono gravi e precise.
- Il contribuente che impugna in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare e riprodurre nei motivi i documenti e i passaggi decisivi che si assumono viziati, altrimenti la censura e' inammissibile.
- La critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito configura in gran parte una censura motivazionale che la Cassazione sindaca solo nei limiti di legittimità; non e' ammessa la rivalutazione dei fatti di causa.
- Prospetti comparativi o documenti di provenienza non dimostrata o autoprodotti possono essere ritenuti non idonei a smentire accertamenti derivanti da indagini di fonte pubblica; occorre prova certa della fonte e della metodologia.
- La presenza di prelievi e versamenti in contanti o movimenti non tracciati collegati ai soci o amministratori è elemento indiziario significativo e, se non adeguatamente giustificato, puo' giustificare l'uso del metodo induttivo.
- La selezione delle imprese di confronto sulla base del codice di attivita' puo' essere considerata valida per i raffronti di redditivita; il contribuente che contesta tali confronti deve spiegare con precisione i criteri e i documenti contrari.
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