Sentenza del 12/03/2020 n. 2241 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 205/2020 CONTRIBUTO UNIFICATO - Presupposto - Fruizione del servizio giudiziario - Applicabilità in ipotesi di appello incidentale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La s.r.l. Gamma Tributi impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato relativo a un appello incidentale proposto per la rivalsa di spese compensate in primo grado. La ricorrente sosteneva che l'appello incidentale, non riguardando contestazioni di atti impositivi ma solo la regolamentazione delle spese, non fosse soggetto al contributo unificato (richiamando in via implicita l'art. 12 co. 2 del d.lgs. 546/92). Il Ministero delle Finanze contestava, invece, che l'appello incidentale costituisse comunque una domanda giudiziale e che sul valore delle spese rivendicate dovesse applicarsi il contributo unificato.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso e poi l'appello della Gamma Tributi. Ha affermato che l'appello incidentale, anche se limitato alla statuizione sulle spese di primo grado, integra comunque una domanda giudiziale soggetta al pagamento del contributo unificato, perché quest'ultimo è una tassa collegata alla fruizione del servizio giudiziario. Il provvedimento richiama consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 9840/11, n. 9938/14 e Corte Cost. n. 120/16). Inoltre il collegio osserva che l'appello avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, atteso che l'appellante si è limitata a reiterare le stesse deduzioni già svolte in primo grado senza indicare specifiche censure; sul punto richiama l'art. 53 d.lgs. 546/92 e l'art. 342 c.p.c. Infine condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in euro 300,00 a favore del Ministero.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 12, co. 2
La ricorrente invocava la non applicabilità del contributo unificato in base a questa norma; il giudice ha ritenuto che, comunque, l'appello incidentale costituisce domanda giudiziale soggetta al contributo e quindi la norma non esclude l'onere nel caso concreto.
d.lgs. 546/1992, art. 53
Richiama l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione nel giudizio d'appello; la mancata specificità può comportare inammissibilità del gravame.
codice di procedura civile, art. 342
Norma parallela invocata per il principio di specificità delle censure in appello; il giudice applica analoga logica al processo tributario secondo art. 53 d.lgs. 546/92.
d.lgs. 546/1992, art. 34
Richiamata per le formalità dell'udienza tenuta; non incide sul merito relativo al contributo unificato.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9840/2011 e n. 9938/2014
Cass. S.U. n. 9840/11; n. 9938/14
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare che il contributo unificato è dovuto in relazione alla fruizione del servizio giudiziario e che le impugnazioni, anche parziali o incidentali, possono essere soggette all'onere.
Corte Costituzionale, n. 120/2016
Richiamata per consolidare il principio sulla natura e l'applicabilità del contributo in relazione all'accesso al servizio giurisdizionale.
Massime di principio
- Un appello incidentale volto a chiedere la regolazione o la rivalsa delle spese di primo grado costituisce comunque una domanda giudiziale e, pertanto, è soggetto al contributo unificato.
- Il contributo unificato si applica in connessione con la fruizione del servizio giudiziario; quando si rivendicano somme (anche solo spese processuali) va valutato il relativo valore ai fini dell'applicazione dell'imposta.
- Gli atti di impugnazione devono contenere motivi specifici e censurare puntualmente la decisione impugnata: la semplice reiterazione delle deduzioni di primo grado può integrare difetto di specificità e condurre all'inammissibilità dell'appello.
- Per evitare problemi procedurali è opportuno versare il contributo dovuto al momento della proposizione dell'impugnazione e, contestualmente, predisporre motivi di impugnazione chiari e circostanziati che evidenzino le censure alla decisione di primo grado.
- La giurisprudenza di legittimità e costituzionale conferma la tendenza a considerare tassativo l'onere contributivo collegato all'esercizio delle azioni giudiziarie, anche quando tali azioni riguardino solamente questioni di spese.
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