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Sentenza

Sentenza del 12/03/2020 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di Accertamento - Motivazione di un provvedimento - Importo reddituale prospettato dall'Ufficio - Criterio di verosimiglianza - Costi occulti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2010 emesso dall'Ufficio (artt. 39 co.2 e 41 DPR 600/1973) a seguito di omissione di dichiarazione dei redditi e movimenti bancari/segni esteriori. L'Ufficio, ricostruita la posizione con dati forniti dai clienti e movimentazioni bancarie, aveva determinato un reddito di €1.964.448,00. Il contribuente contestava: illegittimità per mancata autorizzazione ex art.32 DPR 600/1973, errata determinazione dell'imponibile per mancata considerazione di componenti negative documentate (circa €1.414.178,11) e l'illegittimità delle sanzioni per assenza di elemento soggettivo (art.5 D.Lgs. 472/1997). In primo grado la CTP aveva rideterminato l'imponibile a €836.321,76 e annullato le sanzioni; in appello l'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza e il ripristino integrale del provvedimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e respinto l'appello incidentale del contribuente. Ha confermato la determinazione dell'imponibile effettuata in primo grado (€836.321,76) ritenendo legittima la motivazione della CTP (richiamo alle singole voci di costo e utilizzo della documentazione resa in fase di accertamento con adesione). Ha invece riformato la parte relativa alle sanzioni, ritenendo che il contribuente non avesse svolto adeguata vigilanza sull'operato del professionista e applicando il principio della "culpa in vigilando" (richiamando Cass. n.19422/2018), per cui le sanzioni risultano dovute; ha rinviato all'Ufficio il calcolo delle sanzioni in relazione all'imponibile confermato. Ha condannato il contribuente al pagamento di spese di grado pari a €10.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36

    Richiama il principio della motivazione del provvedimento: la sentenza è adeguata se indica le ragioni della determinazione del reddito richiamando le singole voci di costo; la CTP ha rispettato questo requisito.

  • DPR 600/1973, art. 39 co.2

    Consente all'Ufficio di determinare il reddito d'impresa in presenza di elementi indiziari; la determinazione basata su dati dei clienti e movimenti bancari è stata ritenuta fondata.

  • DPR 600/1973, art. 41

    Norma collegata alla ricostruzione del reddito d'impresa usata dall'Ufficio; gli accertatori e poi il giudice devono verificarne i requisiti di fondatezza delle presunzioni.

  • DPR 600/1973, art. 32

    Richiamato nella controversia circa i criteri di determinazione ai fini IVA; censurata dall'appellante, ma il Collegio non ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'uso della proposta di adesione come elemento probatorio.

  • DPR 633/1972, art. 51

    Riferimento all'assimilazione di versamenti/prelievi bancari a ricavi salvo prova contraria; utilizzato per giustificare la ricostruzione reddituale effettuata dall'Ufficio.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 5

    Disciplina la responsabilità soggettiva per le sanzioni: la mera delega al professionista non esonera se manca un controllo adeguato del contribuente.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 6 co.3

    Richiamato implicitamente nella logica difensiva sull'applicabilità di misure sanzionatorie diverse in presenza di responsabilità dell'intermediario.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15

    Norma processuale sulle spese di grado: il Collegio ha applicato tale disposizione per liquidare le spese a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento (e della sentenza che lo conferma o ridetermina) è valida se indica chiaramente le singole voci e le ragioni della determinazione del reddito (art.36 D.Lgs. 546/1992).
  • La documentazione presentata in fase di accertamento con adesione non è "aleatoria": se l'Ufficio la utilizza nella proposta, tale documentazione può essere considerata fondata in giudizio.
  • Costi non documentati non possono concorrere alla determinazione dell'imponibile nell'accertamento ex artt.39(2) e 41 DPR 600/1973; il criterio di verosimiglianza non trova applicazione automatica per ammettere costi occulti senza informazioni adeguate.
  • I movimenti bancari (prelievi/versamenti) possono essere presunzione di ricavi salvo prova contraria (richiamo art.51 DPR 633/1972); il contribuente deve fornire prove adeguate per scindere tali movimenti da componente reddituale.
  • In caso di errori o omissioni imputabili a un professionista incaricato, l'assenza di dolo del contribuente non esclude automaticamente le sanzioni: è necessario dimostrare un'adeguata vigilanza sul professionista (principio di 'culpa in vigilando', richiamata giurisprudenza di legittimità).
  • La presentazione tardiva di documenti può essere valutata positivamente se l'Ufficio l'ha già considerata nella fase di adesione; tuttavia i costi rimangono deducibili solo se documentati e riconoscibili nei requisiti richiesti dagli accertatori e dal giudice.

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