Sentenza del 12/03/2020 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento - Motivazione di un provvedimento - Importo reddituale prospettato dall'Ufficio - Criterio di verosimiglianza - Costi occulti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa ad avviso di accertamento per l'anno 2010 emesso dall'Ufficio (artt. 39 co.2 e 41 DPR 600/1973) a seguito di omissione di dichiarazione dei redditi e movimenti bancari/segni esteriori. L'Ufficio, ricostruita la posizione con dati forniti dai clienti e movimentazioni bancarie, aveva determinato un reddito di €1.964.448,00. Il contribuente contestava: illegittimità per mancata autorizzazione ex art.32 DPR 600/1973, errata determinazione dell'imponibile per mancata considerazione di componenti negative documentate (circa €1.414.178,11) e l'illegittimità delle sanzioni per assenza di elemento soggettivo (art.5 D.Lgs. 472/1997). In primo grado la CTP aveva rideterminato l'imponibile a €836.321,76 e annullato le sanzioni; in appello l'Agenzia chiedeva la riforma della sentenza e il ripristino integrale del provvedimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e respinto l'appello incidentale del contribuente. Ha confermato la determinazione dell'imponibile effettuata in primo grado (€836.321,76) ritenendo legittima la motivazione della CTP (richiamo alle singole voci di costo e utilizzo della documentazione resa in fase di accertamento con adesione). Ha invece riformato la parte relativa alle sanzioni, ritenendo che il contribuente non avesse svolto adeguata vigilanza sull'operato del professionista e applicando il principio della "culpa in vigilando" (richiamando Cass. n.19422/2018), per cui le sanzioni risultano dovute; ha rinviato all'Ufficio il calcolo delle sanzioni in relazione all'imponibile confermato. Ha condannato il contribuente al pagamento di spese di grado pari a €10.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 36
Richiama il principio della motivazione del provvedimento: la sentenza è adeguata se indica le ragioni della determinazione del reddito richiamando le singole voci di costo; la CTP ha rispettato questo requisito.
DPR 600/1973, art. 39 co.2
Consente all'Ufficio di determinare il reddito d'impresa in presenza di elementi indiziari; la determinazione basata su dati dei clienti e movimenti bancari è stata ritenuta fondata.
DPR 600/1973, art. 41
Norma collegata alla ricostruzione del reddito d'impresa usata dall'Ufficio; gli accertatori e poi il giudice devono verificarne i requisiti di fondatezza delle presunzioni.
DPR 600/1973, art. 32
Richiamato nella controversia circa i criteri di determinazione ai fini IVA; censurata dall'appellante, ma il Collegio non ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'uso della proposta di adesione come elemento probatorio.
DPR 633/1972, art. 51
Riferimento all'assimilazione di versamenti/prelievi bancari a ricavi salvo prova contraria; utilizzato per giustificare la ricostruzione reddituale effettuata dall'Ufficio.
D.Lgs. 472/1997, art. 5
Disciplina la responsabilità soggettiva per le sanzioni: la mera delega al professionista non esonera se manca un controllo adeguato del contribuente.
D.Lgs. 472/1997, art. 6 co.3
Richiamato implicitamente nella logica difensiva sull'applicabilità di misure sanzionatorie diverse in presenza di responsabilità dell'intermediario.
D.Lgs. 546/1992, art. 15
Norma processuale sulle spese di grado: il Collegio ha applicato tale disposizione per liquidare le spese a carico del contribuente.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento (e della sentenza che lo conferma o ridetermina) è valida se indica chiaramente le singole voci e le ragioni della determinazione del reddito (art.36 D.Lgs. 546/1992).
- La documentazione presentata in fase di accertamento con adesione non è "aleatoria": se l'Ufficio la utilizza nella proposta, tale documentazione può essere considerata fondata in giudizio.
- Costi non documentati non possono concorrere alla determinazione dell'imponibile nell'accertamento ex artt.39(2) e 41 DPR 600/1973; il criterio di verosimiglianza non trova applicazione automatica per ammettere costi occulti senza informazioni adeguate.
- I movimenti bancari (prelievi/versamenti) possono essere presunzione di ricavi salvo prova contraria (richiamo art.51 DPR 633/1972); il contribuente deve fornire prove adeguate per scindere tali movimenti da componente reddituale.
- In caso di errori o omissioni imputabili a un professionista incaricato, l'assenza di dolo del contribuente non esclude automaticamente le sanzioni: è necessario dimostrare un'adeguata vigilanza sul professionista (principio di 'culpa in vigilando', richiamata giurisprudenza di legittimità).
- La presentazione tardiva di documenti può essere valutata positivamente se l'Ufficio l'ha già considerata nella fase di adesione; tuttavia i costi rimangono deducibili solo se documentati e riconoscibili nei requisiti richiesti dagli accertatori e dal giudice.
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