Sentenza del 12/03/2020 n. 2242 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 152/2021 - CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI - Presupposto - Luogo di esecuzione delle opere - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per contribuenza anno 2017. In primo grado il contribuente aveva contestato: difetto di motivazione dell'atto, mancato realizzo di utilità/beneficio a favore del proprio immobile e assenza di valido piano di classifica. Il Consorzio ha appellato sostenendo che l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica/perimetro di contribuenza è di per sé sufficiente a radicare l'obbligo contributivo e che, in assenza di disciplina transitoria diversa, resta vigente il precedente piano approvato sotto la L.R. n. 23/85; ha inoltre richiamato l'inversione dell'onere della prova: una volta dimostrata l'inclusione, spetta al contribuente provare l'inesistenza del beneficio.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione del Consorzio fosse esaustiva e che l'avviso di pagamento fosse sufficientemente motivato e corrispondente all'indicazione del compendio immobiliare. È stato affermato il principio secondo cui l'inclusione nel piano di classifica/perimetro di contribuenza presuppone la sussistenza di un beneficio fondiario e che non rileva il luogo di esecuzione delle opere: il contributo è dovuto per il beneficio (anche derivante da manutenzione, esercizio e sorveglianza) indipendentemente dall'esecuzione diretta delle opere sul singolo fondo. È ammessa prova contraria, che però deve dimostrare in concreto che il Consorzio non provvede neppure al normale esercizio e alla ordinaria manutenzione delle opere idrauliche. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
L'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario; rileva il beneficio e non il luogo di esecuzione delle opere; l'inclusione nel perimetro di contribuenza/piano di classifica implica una presunzione di vantaggio.
Codice civile
L'inserimento nel perimetro e nel piano di classifica vale come presunzione legale di vantaggio ai sensi degli istituti di tutela e delle presunzioni previste dal codice.
Legge regionale
Il piano di classifica approvato sotto la vigenza di tale disciplina, in assenza di una norma transitoria diversa, conserva efficacia rispetto all'individuazione dei soggetti obbligati.
Legge abrogante
In mancanza di disciplina transitoria intertemporale, l'abrogazione non ha efficacia immediata nel senso di annullare automaticamente l'efficacia del piano preesistente.
D.L. 248/2007
art. 27, conv. nella L. n. 31/2008
Riferimento normativo per la riorganizzazione dei consorzi: le spese per manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sono a carico dei proprietari i cui immobili traggono beneficio dalle azioni del Consorzio; il beneficio può consistere anche nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.
Protocollo Stato-Regioni
Conferma che il beneficio comprende manutenzione, esercizio e sorveglianza e che le spese sono ripartite secondo i criteri del piano di classifica.
Codice di procedura civile
Base normativa richiamata per la compensazione delle spese del grado per ragioni straordinarie ed eccezionali connesse alla non univocità della giurisprudenza.
Massime di principio
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza o nel piano di classifica presuppone una presunzione di beneficio e rende normalmente dovuto il contributo consortile.
- Non è necessario che le opere consortili siano eseguite direttamente sul fondo del contribuente: rileva il beneficio fondiario complessivo (anche derivante da manutenzione o sorveglianza).
- L'onere della prova è in pratica invertito: una volta dimostrata l'inclusione nel perimetro/piano, spetta al contribuente provare la mancata utilità concreta, cioè dimostrare che il Consorzio non esegue neppure il normale esercizio e la ordinaria manutenzione.
- Se non esistono norme transitorie che dispongano diversamente, i piani di classifica/preesistenti restano efficaci anche dopo modifiche legislative o abrogazioni formali, salvo diversa indicazione normativa.
- In presenza di giurisprudenza non univoca si possono ottenere compensazioni delle spese processuali; tuttavia ciò non incide sul principio sostanziale dell'obbligo contributivo basato sulla presunzione di beneficio.
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