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Sentenza

Sentenza del 12/03/2020 n. 7074 - Corte di Cassazione

Accise - Accertamento - Fatture per oerazioni inesistenti - Rinvio per relationem - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per violazioni in materia di accise relative agli esercizi 2005-09/09/2009: irregolare tenuta dei registri di carico e scarico, acquisto/trasformazione/vendita di bevande alcoliche di illecita provenienza, utilizzo di contrassegni falsi o in carico ad altra società, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (società 'cartiera'), fatture doppie e cessioni fittizie verso soggetti con sede estera (San Marino). La contribuente ha censurato la carenza della prova a carico dell'Amministrazione, l'uso di presunzioni a cascata e la motivazione dell'atto resa 'per relationem' con rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, lamentando inoltre mancata valutazione delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto fondati gli accertamenti della Guardia di Finanza e legittimo l'avviso di intimazione. È stato ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo relativo alla sottrazione al pagamento delle accise per 46.221,28 litri anidri di alcol etilico e confermata l'esistenza di contabilità parallela e vendite in nero. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Viene inoltre disposto l'obbligo, ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto; ricorso limitato a questioni di diritto e non a valutazioni di fatto; usato dalla ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Regole generali sull'onere della prova: chi allega un fatto ha l'onere di provarlo; richiamate per spiegare che una volta dimostrate presunzioni gravi, precise e concordanti, incombe sul contribuente fornire prova contraria.

  • art. 2697 c.c., comma 2

    Specificazione sulle regole probatorie: il giudice valuta gli indizi e, se sussistenti i presupposti, grava sul soggetto il compito di addurre la prova contraria.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Disciplina delle scritture contabili: il concetto di scritture comprende anche documenti che registrano in termini quantitativi o monetari atti d'impresa; da ciò deriva che anche appunti e contabilità 'in nero' possono costituire valido elemento indiziario.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater

    art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: prevedono, nelle ipotesi indicate, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo in caso di soccombenza; applicate per imporre alla ricorrente il versamento aggiuntivo.

  • Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 del d.P.R. n.115/2002, giustificando la misura del contributo unificato aggiuntivo richiamata nella sentenza.

  • Giurisprudenza: Cass. 20/12/2018 n. 32957 (Sez. 5)

    Sentenza n. 32957 del 20/12/2018

    Principio consolidato secondo cui la motivazione 'per relationem' che rinvia al PVC redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima: l'Ufficio può condividere le conclusioni del verbale per economia di scrittura senza ledere il contraddittorio quando gli elementi sono già noti al contribuente; principio applicato nel caso relativo a fatture emesse da società 'cartiera'.

Massime di principio

  • La motivazione 'per relationem' è ammissibile quando l'atto rinvia a verbali o atti già notificati o noti al contribuente; tale rinvio vale come economia di scrittura e non costituisce di per sé carenza motivazionale se il contenuto richiamato è specifico e il contribuente ha avuto conoscenza degli atti.
  • L'Amministrazione deve fondare l'accertamento su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta che sussistono tali presunzioni, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire prova contraria adeguata e documentale.
  • La contabilità in nero e appunti dell'imprenditore possono costituire scritture idonee a formare indizi rilevanti ai fini dell'accertamento: non è necessario che tutta la prova sia contenuta nella contabilità ufficiale.
  • Le deduzioni difensive generiche o solo matematiche, non corroborate da documenti e riscontri oggettivi, difficilmente scalfiscono un convincimento fondato su plurimi elementi indiziari; le contestazioni che si limitano a valutazioni di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
  • In casi di accertamenti basati su fatture di società 'cartiera' o su operazioni soggettivamente inesistenti, è essenziale per il contribuente dimostrare la genuinità delle operazioni con documentazione di supporto (contratti, consegne, riscontri clienti/fornitori, tracciabilità pagamenti) o contestare il metodo di rilevazione (es. catena di custodia dei campioni, modalità di analisi).
  • Quando si riceve un avviso di accertamento basato su PVC della Guardia di Finanza, è consigliabile ottenere copia integrale del PVC, verificare la corrispondenza con la contabilità, raccogliere riscontri incrociati (clienti/fornitori, bolle di consegna, estratti conto) e prevedere per tempo consulenze tecniche e perizie a supporto delle proprie contestazioni.

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