Ordinanza n. 21/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione prima, n. 136 del 4 dicembre 2025, resa tra le parti, concernente la rete di assistenza della Regione Molise per ictus e per politrauma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i provvedimenti commissariali sulla rete assistenziale per ictus e politrauma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Molise n. 136 del 4 dicembre 2025, relativa alla controversia sui provvedimenti commissariali DCA n. 100 dell'11 giugno 2025, modificato dal DCA n. 157 del 1° ottobre 2025, concernente la rete di assistenza per ictus, e DCA n. 180 del 24 novembre 2025, concernente la rete di assistenza per politrauma. Le censure cautelari riguardavano principalmente la rete ictus, contestata anche per la mancata regolazione della rete politrauma. Il giudizio di primo grado risultava articolato, poiché il TAR aveva già fissato l'udienza di merito sulla rete ictus per il 25 marzo 2026 e aveva calendarizzato per il 14 gennaio 2026 l'esame cautelare dei motivi aggiunti proposti contro il provvedimento sulla rete politrauma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha rilevato che gli aspetti censurati relativi alla rete ictus riguardavano essenzialmente la mancata disciplina della rete politrauma, che appariva essere stata oggetto del sopravvenuto DCA n. 180/2025. In ogni caso, anche considerando le prossime scadenze processuali fissate dal TAR, il Collegio ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, requisito necessario per la tutela cautelare. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado: euro 2.000 in favore delle parti rappresentate dall'Avvocatura generale dello Stato e euro 2.000 per ciascuno in favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, dell'istituto neurologico e del Comitato Salute e Vita.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, la sospensione o riforma dell'ordinanza di primo grado richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile; la sua mancanza giustifica il rigetto dell'appello anche quando le censure di merito non siano definitivamente esaminate.
- La sopravvenienza di un ulteriore provvedimento amministrativo che disciplina l'assetto oggetto delle contestazioni può incidere sulla valutazione cautelare, quando le censure risultino incentrate proprio sulla pretesa mancata regolazione di tale assetto.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza cautelare o di merito dinanzi al giudice di primo grado non determina, di per sé, la sussistenza di un danno grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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