Ordinanza n. 4471/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Roma notificato il 28 aprile 2026, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso venatorio rilasciata nel 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto specificamente il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In punto di fumus, ha ricordato che la detenzione di armi ha carattere eccezionale e che l'interesse individuale alla pratica dell'attività sportiva è recessivo rispetto all'interesse pubblico primario tutelato dalla normativa sulle armi. La domanda cautelare è stata comunque ritenuta non accoglibile anche perché il ricorrente non aveva allegato in modo specifico il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'assenza di una specifica deduzione del periculum in mora e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse individuale alla pratica venatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare contro la revoca di una licenza di porto d'armi, il ricorrente deve allegare e dimostrare in modo specifico il periculum in mora; la sua deduzione generica o omessa è sufficiente a impedire l'accoglimento della domanda cautelare.
- La detenzione e il porto di armi hanno carattere eccezionale e l'interesse individuale alla pratica sportiva o venatoria è recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla sicurezza tutelato dalla normativa sulle armi.
- Ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento in materia di armi, la valutazione giudiziale deve tenere conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →