Cassazione Penale, Ordinanza n. 34433/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per la manifesta evidenza dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito a concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena in senso più favorevole e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando in sostanza la mancata assoluzione dalle imputazioni contestate; il ricorso richiama anche l'art. 129 c.p.p. e i motivi di gravame, in particolare i motivi nuovi, sostenendo la necessità di una verifica delle cause di immediato proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La decisione richiama il concordato in appello come contesto processuale in cui il ricorrente aveva definito l'impugnazione e in relazione al quale opera la rinuncia alle doglianze incompatibili.
La Corte afferma che, nel giudizio definito con concordato in appello, è inammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., ove si tratti di motivo rinunciato.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 186 Corte cost.
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorrente non può in cassazione riproporre censure riferite a motivi sui quali abbia rinunciato, poiché tali doglianze sono inammissibili.
- È inammissibile, nel medesimo contesto, la deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando essa si traduca nella contestazione di un motivo ormai rinunciato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende se ravvisa colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34388/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34389/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34393/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34394/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34397/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34398/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →