Sentenza n. 1559/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’accertamento - dell'errata determinazione delle somme versate dalla GE.IM SpA a titolo di oneri di urbanizzazione, demonetizzazione degli standard e dei costi di svincolo alberghiero, con condanna del Comune di Camaiore alla loro restituzione a titolo di indebito oggettivo; per l’accertamento e la declaratoria - della nullità dell'art. 2 della convenzione del 19 ottobre 2011, con conseguente condanna del Comune di Camaiore alla restituzione alla GE.IM SpA della somma pari ad €. 364.850,00 oltre interessi alla corresponsione sino al loro soddisfo a titolo di indebito oggettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito le domande di accertamento, la dedotta nullità della convenzione o le pretese restitutorie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: determinazione degli oneri di urbanizzazione, della monetizzazione degli standard e dei costi di svincolo alberghiero, nonché art. 2 di una convenzione urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva proposto nei confronti del Comune domande di accertamento dell'errata determinazione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione, monetizzazione degli standard e costi di svincolo alberghiero, con richiesta di restituzione a titolo di indebito oggettivo. Aveva inoltre chiesto l'accertamento della nullità dell'art. 2 della convenzione del 19 ottobre 2011 e la restituzione della somma di 364.850,00 euro, oltre interessi. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal legale rappresentante e notificata al Comune.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione nella motivazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata in giudizio e notificata alla parte resistente consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare le domande sostanziali dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi peculiarità nella fattispecie.
Come è indicizzato
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