Sentenza del 21/09/2016 n. 228 - Comm. Trib. Prov. Novara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità e la portata dell'accertamento parziale ai fini IVA e delle imposte dirette. Tale strumento può essere utilizzato quando gli elementi acquisiti, anche tramite una segnalazione della Guardia di Finanza, evidenziano in modo attendibile l'esistenza di ricavi o introiti non dichiarati e consentono all'Ufficio di procedere senza ulteriori valutazioni istruttorie sostanziali. L'accertamento parziale si caratterizza quindi per un 'automatismo argomentativo' fondato sul recepimento di elementi già disponibili e non esaurisce il potere accertativo dell'Amministrazione.
La decisione
Il testo afferma che l'accertamento parziale previsto dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è distinto dall'accertamento definitivo e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere ulteriori accertamenti sulla stessa annualità. L'art. 43 dello stesso decreto consente invece l'integrazione o la modifica di un accertamento definitivo soltanto in presenza di nuovi elementi. Non sono indicati nel testo né il dispositivo concreto della sentenza né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
La norma consente un accertamento fondato su elementi specifici e attendibili, anche derivanti da segnalazioni della Guardia di Finanza, senza che tale accertamento esaurisca il potere dell'Ufficio di procedere a ulteriori verifiche sulla medesima annualità.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina l'integrazione dell'accertamento definitivo, ammettendola soltanto quando l'Ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi, in deroga al principio di unicità dell'accertamento per la stessa annualità.
Massime di principio
- L'accertamento parziale è utilizzabile quando l'Amministrazione dispone di elementi sufficientemente attendibili e immediatamente valorizzabili per far emergere materia imponibile non dichiarata.
- Una segnalazione della Guardia di Finanza può costituire una base idonea per l'accertamento parziale se contiene dati concreti e specifici, tali da non richiedere ulteriori approfondimenti valutativi essenziali.
- L'accertamento parziale non chiude definitivamente la verifica fiscale relativa all'anno d'imposta: l'Ufficio può effettuare ulteriori accertamenti sulla stessa annualità.
- Diversamente, dopo un accertamento definitivo, un nuovo o ulteriore intervento è normalmente subordinato alla conoscenza di elementi nuovi, secondo quanto previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
- La qualificazione dell'atto come accertamento parziale dipende dalla natura circoscritta e immediatamente utilizzabile degli elementi posti a fondamento, non dalla semplice denominazione adottata dall'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18445 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18447 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18448 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18451 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18453 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 18454 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →