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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 228 - Comm. Trib. Prov. Novara

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità e la portata dell'accertamento parziale ai fini IVA e delle imposte dirette. Tale strumento può essere utilizzato quando gli elementi acquisiti, anche tramite una segnalazione della Guardia di Finanza, evidenziano in modo attendibile l'esistenza di ricavi o introiti non dichiarati e consentono all'Ufficio di procedere senza ulteriori valutazioni istruttorie sostanziali. L'accertamento parziale si caratterizza quindi per un 'automatismo argomentativo' fondato sul recepimento di elementi già disponibili e non esaurisce il potere accertativo dell'Amministrazione.

La decisione

Il testo afferma che l'accertamento parziale previsto dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è distinto dall'accertamento definitivo e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere ulteriori accertamenti sulla stessa annualità. L'art. 43 dello stesso decreto consente invece l'integrazione o la modifica di un accertamento definitivo soltanto in presenza di nuovi elementi. Non sono indicati nel testo né il dispositivo concreto della sentenza né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma consente un accertamento fondato su elementi specifici e attendibili, anche derivanti da segnalazioni della Guardia di Finanza, senza che tale accertamento esaurisca il potere dell'Ufficio di procedere a ulteriori verifiche sulla medesima annualità.

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma disciplina l'integrazione dell'accertamento definitivo, ammettendola soltanto quando l'Ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi, in deroga al principio di unicità dell'accertamento per la stessa annualità.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale è utilizzabile quando l'Amministrazione dispone di elementi sufficientemente attendibili e immediatamente valorizzabili per far emergere materia imponibile non dichiarata.
  • Una segnalazione della Guardia di Finanza può costituire una base idonea per l'accertamento parziale se contiene dati concreti e specifici, tali da non richiedere ulteriori approfondimenti valutativi essenziali.
  • L'accertamento parziale non chiude definitivamente la verifica fiscale relativa all'anno d'imposta: l'Ufficio può effettuare ulteriori accertamenti sulla stessa annualità.
  • Diversamente, dopo un accertamento definitivo, un nuovo o ulteriore intervento è normalmente subordinato alla conoscenza di elementi nuovi, secondo quanto previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  • La qualificazione dell'atto come accertamento parziale dipende dalla natura circoscritta e immediatamente utilizzabile degli elementi posti a fondamento, non dalla semplice denominazione adottata dall'Amministrazione.

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