Cassazione Penale, Ordinanza n. 21986/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per un reato non specificato nel testo. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza, ma la Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma tale questione è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non proposta con i motivi di appello, neppure in forma sufficientemente specifica.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione quando non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata.
- La doglianza che non assolve la funzione di critica puntuale della sentenza di merito è meramente apparente e non consente l'esame del motivo nel giudizio di cassazione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione se la questione non è stata devoluta con specificità al giudice di appello.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che i motivi siano specifici e che non introducano questioni nuove rispetto al devoluto in appello.
Come è indicizzato
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